Dossier Riforma giustizia civile

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 293 (Costituzione del contumace) La parte che è stata dichiarata contuma- ce può costituirsi in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l’udienza di rimessione del- la causa in decisione. La costituzione avviene mediante de- posito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all’udienza. In ogni caso il contumace che si costitui- sce può disconoscere, nella prima udien- za o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui pro- dotte.

Art. 293 (Costituzione del contumace) La parte che è stata dichiarata contuma- ce può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all’udienza di preci- sazione delle conclusioni. La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o median- te comparizione all’udienza. In ogni caso il contumace che si costitui- sce può disconoscere, nella prima udien- za o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui pro- dotte.

Breve commento Il primo comma dell’articolo 293 viene modificato per coordinarlo con la modifica dellemodalità attraverso le quali la causa viene rimessa in decisione realizzata con il decreto legislativo n. 149 del 2022. In quell’occasione in luogo della fissazione dell’u- dienza di precisazione delle conclusioni con successiva concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica si è previsto che esaurita l’istruzione della causa il giudice conceda un triplo termine per il deposito, rispettivamente, di una memoria di precisazione delle conclusioni, della comparsa conclusionale e della memoria di replica e contestualmente fissi una successiva udienza di rimessione della causa in decisione. L’articolo 293, tuttavia, continuava ad individuare il termine en- tro cui il contumace può costituirsi nell’udienza di precisazione delle conclusioni. Ora viene sanato questo difetto di coordinamento, prevedendo che la costituzione possa avvenire fino al momento in cui il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione. Al secondo comma, inoltre, vengono soppressi i riferimenti al deposito cartaceo degli atti.

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