CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 299 (Morte o perdita della capacità prima della costituzione) Se prima della costituzione in cancelleria o all’udienza davanti al giudice istrutto- re, sopravviene la morte oppure la per- dita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentan- te legale o la cessazione di tale rappre- sentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, op- pure l’altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all’articolo 163-bis.
Art. 299 (Morte o perdita della capacità prima della costituzione) Se prima della costituzione in cancelleria o all’udienza davanti al giudice istrutto- re, sopravviene la morte oppure la perdi- ta della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante lega- le o la cessazione di tale rappresentanza il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costitu- iscano volontariamente, oppure l’altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all’articolo 163- bis.
Breve commento Si interviene, infine, sull’articolo 299 (morte o perdita della capacità della parte o del suo rappresentante legale prima della costituzione), anche in questo caso al solo fine di espungere il riferimento alla costituzione mediante modalità cartacee, non più consentite.
3.2.2. TITOLO II - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
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Art. 318 (Contenuto della domanda) La domanda si propone con ricorso, sot- toscritto a norma dell’articolo 125, che
Art. 318 (Contenuto della domanda) La domanda si propone con ricorso, sot- toscritto a norma dell’articolo 125, che
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