Dossier Riforma giustizia civile

deve contenere, oltre all’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione del suo oggetto. Il giudice di pace, entro cinque gior- ni dalla designazione, fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell’articolo 281-undecies.

deve contenere, oltre all’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione del suo oggetto. Il giudice di pace, entro cinque gior- ni dalla designazione, fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell’artico- lo 281-undecies. Con lo stesso decreto il giudice di pace informa il convenuto che la costituzione oltre il termine indicato implica le decadenze di cui all’artico- lo 281-undecies, terzo e quarto comma, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi il cui valore eccede € 1.100, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi spe- ciali, e che la parte, sussistendone i pre- supposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Breve commento Ai fini di maggiore garanzia per il convenuto, si interviene sull’art. 318 ampliando il contenuto del decreto con cui il giudice di pace fissa la prima udienza, prevedendo – in analogia a quanto previsto dall’art. 163 per il rito davanti al tribunale e dall’art. 473- bis.14 per il rito in materia di persone, famiglie e minori – che questo debba contenere gli avvisi inerenti alle decadenze derivanti dalla violazione del termine per la costi- tuzione in giudizio, alla necessità della difesa tecnica e alla possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.

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