CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 319 (Costituzione delle parti) L’attore si costituisce depositando il ri- corso o il processo verbale di cui all’ar- ticolo 316, secondo comma, e, quando occorre, la procura. Il convenuto si costi- tuisce a norma dei commi terzo e quar- to dell’articolo 281- undecies mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, della procura. Le parti che stanno in giudizio personal- mente e che non hanno precedentemen- te dichiarato la residenza o eletto domi- cilio nel comune in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace o indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o eletto un domicilio digitale speciale, devono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale.
Art. 319 (Costituzione delle parti) L’attore si costituisce depositando il ri- corso notificato o il processo verbale di cui all’articolo 316 unitamente al decre- to di cui all’articolo 318 e con la relazio- ne della notificazione e, quando occorre, la procura. Il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell’ar- ticolo 281-undecies mediante deposito della comparsa di risposta e, quando oc- corre, la procura. Le parti, che non hanno precedentemen- te dichiarato la residenza o eletto domi- cilio nel comune in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace, debbono farlo con di- chiarazione ricevuta nel processo verba- le al momento della costituzione.
Breve commento Il primo comma dell’articolo 319 è modificato al fine sanare una infelice formulazione derivante dall’intervento eseguito con il decreto legislativo n. 149 del 2022 con la pre- visione della forma del ricorso per l’atto introduttivo del processo davanti al giudice di pace, in luogo dell’atto di citazione, e il contestuale mantenimento della possibilità di proporre la domanda oralmente. In particolare, dal testo della disposizione non era chiaro se il ricorso dovesse essere prima notificato e poi depositato per l’iscrizione a ruolo della causa, o viceversa. La nuova formulazione chiarisce che la causa si iscrive a ruolo depositando il ricorso o il verbale contenente la domanda orale, i quali poi do- vranno essere notificati al convenuto unitamente al decreto di fissazione dell’udienza. Al secondo comma, inoltre, vengono apportate le modifiche rese opportune dal defini- tivo passaggio al processo telematico e al sistema delle comunicazioni e notificazioni
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