Con le novità, il Legislatore interviene nella procedura innanzi al Giudice di Pace eviden- ziando che con lo stesso decreto il giudice informa il convenuto che la costituzione oltre il termine indicato implica le decadenze di cui all’art. 281- undecies , terzo e quarto comma, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi il cui valore eccede 1.100 euro, fatta eccezione per i casi previsti dall’art. 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patroci- nio a spese dello Stato. Tra le altre modifiche, si osserva che l’art. 319, comma 1 c.p.c. non prevede più il deposito del ricorso notificato per la costituzione dell’attore. Difatti, l’attore si costituisce depositando il ricorso o il processo verbale di cui all’articolo 316, secondo comma, e, quando occorre, la procura. Inoltre, quanto all’art. 319, comma 2 c.p.c., le parti che stanno in giudizio personalmente e che non hanno precedentemente dichiarato la re- sidenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace o indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o eletto un domicilio digitale speciale, de- vono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale. Infine, secondo l’art. 321 c.p.c., il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. «ma se non dà lettura della sentenza in udienza la deposita entro quindici giorni dalla discussione». Quanto al rito de lavoro , il correttivo specifica che il ricorso in appello in materia di lavoro deve contenere, ai sensi dell’art. 434 c.p.c. le indicazioni prescritte dall’articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l’appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. In tema di rito di famiglia , sono stati introdotti chiarimenti rilevanti. Il Legislatore for- nisce un quadro più chiaro sulla conversione del rito da speciale a ordinario e introduce modifiche all’impugnazione delle ordinanze indifferibili. La competenza e le procedure specifiche per le controversie che coinvolgono minori e questioni familiari sono state defi- nite in modo più dettagliato per garantire un processo giusto ed equo. Il correttivo, inoltre, estende la normativa sulla violenza domestica per includere anche la violenza proveniente da altri membri della famiglia, non solo da partner conviventi. Infine, è stato previsto l’obbligo generale di intervento del PM nelle controversie minorili e sono state coordinate le disposizioni sulla competenza del Tribunale dei minorenni per
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