elettroniche, che rendono la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio un adempimento tendenzialmente superfluo e, in ipo- tesi, inutilmente oneroso. Si prevede perciò, analogamente all’intervento effettuato sull’art. 165 per il giudizio davanti al tribunale, che la parte che sta in giudizio perso- nalmente possa indicare – anziché il proprio recapito “fisico” – il proprio indirizzo di PEC o il domicilio digitale da lei eletto. Analogo onere non è previsto per le parti rappresentate da un difensore, in quanto tutti gli avvocati sono già censiti sul Reginde e quindi le comunicazioni e notifiche dirette alle parti da loro rappresentate vengono automaticamente inviate via PEC.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 321 (Decisione) Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sen- si dell’articolo 281-sexies, ma se non dà lettura della sentenza in udienza la de- posita entro quindici giorni dalla discus- sione. La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.
Art. 321 (Decisione) Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell’articolo 281-sexies. La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.
Breve commento L’articolo 321 è novellato mediante un intervento additivo al primo comma e l’abro- gazione del secondo, al fine di risolvere un difetto di coordinamento per effetto del quale si prevedeva un termine di quindici giorni per il deposito della sentenza, ma al tempo stesso si rinviava all’articolo 281-sexies che, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, prevede che la sentenza, se non viene letta in udienza, possa essere depositata entro trenta giorni. Con la modifica si prevede che il giudice di pace procede ai sensi dell’articolo 281-sexies, ma qualora decida di riservarsi di depositare la sentenza in un secondo momento dovrà farlo entro quindici giorni dalla discussione, anziché trenta come previsto per il giudizio davanti al tribunale.
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