Breve commento Viene riscritto il primo comma dell’articolo 342, che disciplina la forma dell’atto di appello, con modifiche meramente linguistiche che non intaccano il contenuto della disposizione ma sono volte a chiarire che i canoni di chiarezza, sintesi e specificità non costituiscono di per sé requisiti di ammissibilità dell’appello (fatte salve le ipotesi in cui questo sia formulato in modo tale da dare adito a seri dubbi interpretativi circa l’effettiva portata dei motivi di impugnazione, secondo l’insegnamento della Suprema Corte) e a specificare che ciascun motivo di appello deve essere relativo ad uno spe- cifico capo della sentenza (la cui individuazione non fa parte dell’illustrazione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza).
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 343 (Modo e termine dell’appello incidentale) L’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata nel termine previsto dall’ar- ticolo 347. Se l’interesse a proporre l’appello inci- dentale sorge dall’impugnazione propo- sta da altra parte che non sia l’appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposi- zione dell’impugnazione stessa.
Art. 343 (Modo e termine dell’appello incidentale) L’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di rispo- sta depositata almeno venti giorni pri- ma dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione o dell’udienza fis- sata a norma dell’articolo 349-bis, se- condo comma. Se l’interesse a proporre l’appello inci- dentale sorge dall’impugnazione propo- sta da altra parte che non sia l’appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposi- zione dell’impugnazione stessa.
Breve commento La modifica del primo comma dell’articolo 343 corregge un difetto di coordinamento tra questo con l’attuale articolo 166, per effetto del quale non era chiaro quale fosse il
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