Dossier Riforma giustizia civile

termine di costituzione dell’appellato e se questo coincidesse o meno con il termine per la proposizione dell’appello incidentale. A seguito delle modifiche apportate con il decreto legislativo n. 149 del 2022, infatti, per quest’ultimo l’articolo 343 prevedeva il termine di venti giorni prima della prima udienza, ma per la costituzione in giudizio era rimasto fermo, nell’articolo 347, il rinvio al termine previsto per il giudizio di pri- mo grado, che tuttavia è stato portato a settanta giorni. Ciò aveva ingenerato il dubbio che l’appellato dovesse costituirsi nel termine da ultimo indicato e quindi poco più di venti giorni dopo aver ricevuto la notifica dell’atto di appello, ma potesse comunque proporre l’appello incidentale con una seconda memoria depositata entro 20 giorni prima dell’udienza. Il difetto di coordinamento viene ora sanato intervenendo diretta- mente sull’articolo 347, nel senso di prevedere che – fermo restando, per l’appellante, il rinvio alle forme e ai termini previsti per il giudizio di primo grado, dal momento che sul punto l’articolo 165 non ha subito so- stanziali modifiche – l’appellato si costituisce in giudizio almeno venti giorni prima dell’udienza, recuperando così il termine previsto anteriormente alla novella di cui al decreto legislativo n. 149 del 2022, nelle forme previste per il giudizio davanti al tri- bunale. Di conseguenza, l’articolo 343 è stato ripristinato reintroducendo la previsione secondo cui l’appello incidentale si propone con la comparsa di risposta depositata nel termine ora indicato.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 347 (Forme e termini della costitu- zione in appello) L’appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i pro- cedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell’articolo 349-bis, secondo le

Art. 347 (Forme e termini della costitu- zione in appello) La costituzione in appello avviene se- condo le forme e i termini per i procedi- menti davanti al tribunale. L’appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata. Il cancelliere provvede a norma dell’ar- ticolo 168 e richiede la trasmissione del

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