Dossier Riforma giustizia civile

rata con sentenza. Davanti alla corte di appello l’istruttore, se nominato, prov- vede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 178, e il collegio procede ai sensi dell’articolo 308, secondo comma.

rata con sentenza. Davanti alla corte di appello l’istruttore, se nominato, prov- vede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 178, e il collegio procede ai sensi dell’articolo 308, secondo comma.

Breve commento Al secondo comma dell’articolo 348 si prevede che i provvedimenti in caso di mancata comparizione dell’appellante alla prima udienza siano adottati dal «giudice», anziché dal «collegio», al fine di chiarire che quando si è proceduto alla nomina dell’istruttore questo è pienamente legittimato a provvedere ai sensi della norma in esame, senza necessità di rimettere gli atti al collegio.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 350 (Trattazione) Davanti alla corte di appello la trattazio- ne dell’appello è affidata all’istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale; davanti al tribunale l’appello è trattato e deciso dal giudice monocratico. Nella prima udienza di trattazione il giu- dice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l’in- tegrazione di esso o la notificazione pre- vista dall’articolo 332, dichiara la contu- macia dell’appellato oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell’atto di ap- pello, e provvede alla riunione degli ap- pelli proposti contro la stessa sentenza.

Art. 350 (Trattazione) Davanti alla corte di appello la trattazio- ne dell’appello è affidata all’istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale; davanti al tribunale l’appello è trattato e deciso dal giudice monocratico. Nella prima udienza di trattazione il giu- dice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l’in- tegrazione di esso o la notificazione pre- vista dall’articolo 332, dichiara la contu- macia dell’appellato oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell’atto di ap- pello, e provvede alla riunione degli ap- pelli proposti contro la stessa sentenza.

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