all’istruttore quelli di natura ordinatoria; in caso di dubbio, poi, è sempre possibile fare riferimento alle disposizioni che regolano il giudizio di primo grado, in virtù del rinvio previsto dall’articolo 359. L’intervento precisa che il giudice istruttore può adottare, oltre ai provvedimenti in cui è espressamente prevista la sua competenza (v. ad es. gli articoli 348, 350, 350-bis, 351, 352), quelli di cui agli articoli 309 (mancata compari- zione delle parti ad un’udienza successiva alla prima e cancellazione della causa dal ruolo) e 355 (sospensione del processo per la proposizione di querela di falso). Viene inoltre previsto, a fronte di orientamenti diversi adottati nei diversi uffici, che l’estin- zione del giudizio di appello (ad es., per rinuncia delle parti agli atti del giudizio o per loro reiterata mancata comparizione all’udienza) sia dichiarata nello stesso modo in cui viene pronunciata l’improcedibilità ai sensi dell’articolo 348: se è stato nominato l’istruttore e l’evento si è verificato davanti a lui, con ordinanza reclamabile al colle- gio; altrimenti, dal collegio con sentenza.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
VECCHIO TESTO
NUOVO TESTO
Art. 351 (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria) Sull’istanza prevista dal primo e dal se- condo comma dell’articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabi- le nella prima udienza. Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sull’esecu- zione provvisoria sono adottati con ordi- nanza collegiale. Se nominato, l’istrut- tore, sentite le parti, riferisce al collegio. La parte può, con ricorso al giudice, chie- dere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell’udienza di comparizione. Davanti alla corte di ap- pello il ricorso è presentato al presidente
Art. 351 (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria) Sull’istanza prevista dal primo e dal se- condo comma dell’articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabi- le nella prima udienza. Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sull’esecu- zione provvisoria sono adottati con ordi- nanza collegiale. Se nominato, l’istrut- tore, sentite le parti, riferisce al collegio. La parte può, con ricorso al giudice, chie- dere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell’udienza di comparizione. Davanti alla corte di ap- pello il ricorso è presentato al presidente
99
Made with FlippingBook Online newsletter maker