Dossier rapporto lavoro dirigenziale

magine dell’impresa (Cassazione, 18410/2019). Ciò significa che, in generale, le opinioni espresse dai lavoratori, anche se di critica nei confronti del proprio datore di lavoro, non costituiscono mai di per sé motivo di licenziamento, in quanto espressione della libertà ac- cordata dall’art. 21 della Costituzione, ribadita in ambito lavoristico dall’art. 1 dello Statuto dei lavoratori, stando al quale “i lavoratori (…) hanno diritto, nei luoghi in cui prestano la propria opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei princi- pi della Costituzione e delle norme della presente legge”. Ovviamente non rientrano nel diritto di critica espressioni diffamatorie o ingiuriose, così come non risultano legittime quelle espressioni che violino i principi della continenza sostanziale (i fatti devono essere veri) e formale (la critica deve essere operata con correttezza, indicazione del fatto nei suoi elementi oggettivi e rispetto della dignità altrui) e della pertinenza (necessità di equilibrio tra l’esercizio del diritto di critica e il bene toccato dall’esercizio di tale diritto). Qualora le espressioni o anche solo le modalità attraverso le quali tali espressioni si sono manifestate non rispettino i canoni sopra indicati, il diritto di critica cessa di essere legittimo, fino a giustificare il licenziamento nei casi in cui risulti irreversibilmente compromesso il vincolo fiduciario (Cassazione Civile, n. 10511/1998). Il tema della lesione del vincolo fiduciario, che legittima il licenziamento, è, rispetto al rapporto dirigenziale, il vero nodo problematico della questione, tenuto conto del fatto che tale rapporto è per definizione basato su una stretta relazione fiduciaria, senza dubbio più intensa rispetto a quella ordinaria che caratterizza il rapporto di lavoro non dirigenziale. In tal senso tutti i precedenti giurisprudenziali, stando ai quali il dirigente è tenuto ad eserci- tare in modo particolarmente oculato il proprio diritto di critica perché il venir meno della peculiare sintonia con il datore di lavoro giustificai la cessazione del rapporto. In tal caso, secondo l’Ordinanza de quo , perché ricorrano i presupposti della giustificatezza del licen- ziamento del dirigente per superamento dei limiti della critica legittima non è necessaria l’analitica verifica delle singole condotte o delle espressioni usate, ma è sufficiente una va- lutazione globale che escluda l’arbitrarietà del recesso, intimabile in ragione di qualunque circostanza idonea a turbare la relazione fiduciaria con il datore di lavoro. Tale rapporto, proprio perché a fortissima connotazione fiduciaria, può rompersi per ragioni meno “im- pegnative” rispetto a quelle che la legge richiede per la cessazione dei rapporti non diri- genziali, rendendo più limitato lo spazio di critica che risulta sempre legittima, se costrut- tiva, rispettosa dei principi della continenza, operata in via riservata e in assonanza con la linea tracciata dalla direzione aziendale. E, di fatti, si ha giustificatezza del licenziamento del dirigente quando questo sia fondato su motivi ragionevoli, come tali apprezzabili sotto

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