il profilo della correttezza e della buona fede, sicché si intende non giustificato il licen- ziamento intimato per ragioni meramente pretestuose, discriminatorie o per violazione di procedure specifiche quali quelle relative alle contestazioni disciplinari. Sul tema, la Suprema Corte si è pronunciata con la sentenza n. 17689/2022, affermando che la segnalazione di fatti di potenziale rilievo penale, ipoteti- camente commessi dal datore di lavoro (e rivelatesi poi insussistenti), non può di per sé integrare una giusta causa di licenziamento se manca l’intento calunnioso. La Suprema Corte, con un’analisi dettagliata dei principali istituti giuridici che hanno toc- cato la vicenda, si è espressa in senso opposto cassando la decisione impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Milano. In particolare, tre sono le questioni su cui si è soffermata, ossia il diritto di critica, di denuncia e di dissenso. La sentenza in commento rammenta come la giurisprudenza di legittimità abbia elaborato principi – ormai consolidati sul tema -, individuando regole volte a contemperare il diritto stabilito dall’art. 21 Cost. con altri diritti concernenti beni di pari rilevanza costituzionale e come, successivamente, siano stati definiti i limiti di continenza sostanziale e formale en- tro i quali il diritto di critica sia legittimamente esercitabile dal dipendente. Ed invero, sotto il primo profilo, i fatti narrati devono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta ma soggettiva e, sotto il secondo, l’esposizione dei fatti deve avvenire in modo misurato, cioè deve essere contenuta negli spazi strettamente necessari all’esercizio del diritto di critica. Ricorda inoltre come tali limiti debbano essere valutati con particolare rigore laddove la critica sia avanzata da parte di un lavoratore che sia anche rappresentante sindacale. Nel caso in esame, tuttavia, il dirigente non aveva solo espresso le sue valutazioni negative sull’operato dell’azienda, ma aveva segnalato il possibile rilievo penale dei fatti commessi dal datore di lavoro. Poiché la condotta della denuncia risponde a esigenze diverse rispetto alla manifestazione di un pensiero critico, è stato affermato che non possano applicarsi le medesime limitazioni della continenza sostanziale e formale previste per l’esercizio del diritto di critica. Nella vicenda, infatti, l’esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero non si era esaurita nella esternazione di un giudizio negativo sull’azienda, ma il dirigente aveva altresì segnalato che la società potesse essersi resa responsabile di azioni penalmente ri- levanti. La sentenza in commento ricorda che la denuncia di fatti di potenziale rilievo penale non possa integrare una giusta causa di licenziamento, qualora non emerga il carattere calun-
101
Made with FlippingBook Online newsletter maker