rapporto di lavoro”, rilevano comunque «la pacifica facoltà del dirigente, “anche al solo fine di evitare di concorrere nelle responsabilità proprie della figura del direttore genera- le”, di sollevare perplessità in ordine al bilancio della società datrice di lavoro» e ciò avrebbe dovuto pesare diversamente nel giudizio finale. Come sottolineato, infatti, dalla Suprema Corte, «la ratio della previsione in esame è diretta ad evitare la commissione di condotte pre- giudizievoli per la società, i soci e i soggetti terzi” ed essa “individua la sede di manifestazione del dissenso proprio nelle adunanze del consiglio di amministrazione e prescrive che tale dis- senso sia fatto annotare senza ritardo nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio e che dello stesso si dia immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale» . Da qui l’esclusione della “giustificatezza” del licenziamento perché la condotta del lavoratore era da ritenersi conforme alle modalità formali richieste dall’art. 2392 c.c., tra cui sono da considerare anche i citati parametri di “diligenza professionale”, a cui è tenuto per tutto il periodo del suo incarico – senza che avesse alcun rilievo il fatto che fosse agli inizi del suo rapporto – ed assunta, tra l’altro, anche in maniera corretta visto che tale diritto (dovere) è stato esercitato in maniera non pretestuosa e con modalità non diffamatorie o offensive.
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