Dossier rapporto lavoro dirigenziale

06. RIQUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Un tema particolarmente dibattuto riguarda la qualificazione della natura del rapporto di lavoro e della qualifica professionale del lavoratore assunto, qualora il dato fattuale non risulti coerente con il nomen iuris e, in generale, con la volontà manifestata dalle parti al momento dell’instaurazione del rapporto. Tale elemento, infatti, viene considerato determinante esclusivamente qualora avvalorato da altri indici rivelatori «poiché l’iniziale contratto dà vita ad un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il nomen iuris non costituiscono fattori assorbenti, diven- tando viceversa il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione, ma anche utilizzabile per l’accertamento di una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell’attuazione del rapporto e diretta a modificare singole clausole contrattuali e talora la stessa natura del rapporto inizial- mente prevista» 85 . Per l’esatta qualificazione del rapporto, dunque, è essenziale l’accertamento degli ele- menti fattuali concretamente emergenti nel corso del rapporto di lavoro più che quanto formalmente prestabilito al suo avvio, «essendo il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione (ai sensi dell’art. 1362, comma 2, c.c.), ma anche ai fini dell’accertamento di una nuova e diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso del rapporto e diretta a modificare le clausole del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti sociali e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizial- mente prevista; con la conseguenza che, in caso di contrasto fra i dati formali iniziali di indivi- duazione della natura del rapporto e quelli di fatto emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi deve darsi necessariamente rilievo prevalente nell’ambito di una richiesta di tutela formulata tra le parti del contratto» 86 .

85 Cass. civ., sez. lav., 21 ottobre 2014, n. 22289; Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2001, n. 3200; Cass. civ., sez. lav., 27 ottobre 2003, n. 16119 86 Cass. civ., sez. lav., 26 giugno 2020, n. 12871; Cass. civ., sez. lav., 28 marzo 2003, n. 4770

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