Detto principio di prevalenza della sostanza sulla forma trova applicazione soprattutto in ragione dell’intento di proteggere il lavoratore (quale parte contrattuale economicamente più debole) da eventuali esortazioni del datore di lavoro – forte della necessità del lavora- tore di assicurarsi un posto di lavoro - ad accettare una qualificazione giuridica del rappor- to quale condizione contrattuale non coerente con quanto in concreto verificatosi. Tuttavia, per quelle figure per le quali detta debolezza è ritenuta attenuata (come nel caso del dirigente), non verificandosi alcuna compressione della volontà del lavoratore, spesso si ritiene che il nomen iuris formalmente individuato al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro coincida, sia tendenzialmente conforme agli interessi che le parti inten- dono perseguire e, quindi, al concreto svolgimento del rapporto 87 . Dunque, per il personale dirigenziale – che in alcune specifiche ipotesi potrebbe apparire in una situazione di debolezza contrattuale “mitigata”, a fronte dell’elevato grado di pro- fessionalità e livello retributivo – la ratio del suddetto principio viene rinvenuta in diverse finalità garantiste, soprattutto laddove l’investitura manageriale si riveli successivamente un espediente datoriale finalizzato ad eludere l’applicazione dell’ordinaria disciplina lega- le limitativa dei licenziamenti prevista per le altre categorie di lavoratori ex art. 18 della l. n. 300/1970 o, nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, ai sensi della l. n. 604/1966 (c.d. pseudo-dirigente); ovvero nel caso in cui si verifichi in corso di rapporto un demansiona- mento a danno dell’originario dirigente, sottoposto ad un processo di erosione del proprio mansionario anche mediante pratiche di mobbing o straining aziendale. Sulla scorta di quanto precede, ricorrendo di frequente situazioni tipiche di lavoro ma- nageriale in cui – per discordanza tra risultanze formali e sostanziali – assume rilevanza l’accertamento in sede giudiziale del tipo di modello contrattuale che le parti intendano effettivamente abbracciare (sia riguardo alla natura del rapporto di lavoro sia all’inqua- dramento giuridico del lavoratore), cui l’interprete deve provvedere sulla scorta dei para- metri di matrice giurisprudenziale e negoziale collettiva per la qualificazione dei lavoratori appartenenti a diverse categorie, al fine di ricondurre il singolo rapporto di lavoro nell’al- veo della subordinazione o in quello dell’autonomia, nonché nell’ambito della categoria dirigenziale o di altra categoria professionale prevista ex lege .
1. RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE
Il silenzio del Legislatore nel tracciare i criteri distintivi dei lavoratori subordinati apparte-
87 Cass. civ., sez. lav., 14 luglio 1993, n. 7796; Cass. civ., sez. lav., 26 agosto 2013, n. 19568; Cass. civ., sez. lav., 9 marzo 2009, n. 5645
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