nenti alle categorie legali enumerate all’art. 2095 c.c. (dirigenti, quadri, impiegati e operai) è stato - in parte - sopperito dalla classificazione dei prestatori di lavoro subordinato (nelle categorie generali di riferimento e nei competenti livelli di inquadramento giuridico/eco- nomico) operata tramite apposite declaratorie professionali dalla contrattazione collettiva alla luce dell’ampia delega offerta dalla normativa di riferimento ( «tutte le volte in cui il legislatore colleghi un determinato trattamento al dirigente d’azienda, il trattamento debba es- sere riferito a tutte le figure dirigenziali che rientrino entro le declaratorie contrattuali» ). Tuttavia, nella propria generica opera definitoria la contrattazione collettiva si è limitata ad individuare nell’elevata professionalità e spiccata autonomia e potere decisionale (as- serviti alla persecuzione degli obiettivi aziendali), gli indici rivelatori il ruolo dirigenziale comuni a ciascun settore produttivo, dando vita ad un acceso dibattito giurisprudenziale finalizzato a decifrare le declaratorie contrattuali e definire, con maggiore dettaglio, gli elementi in grado di discernere la figura del dirigente e quella della confinante categoria di quadro (anch’essa destinataria di funzioni direttive e con mansioni spesso sovrapponibili a quelle manageriali). Proprio le declaratorie contrattuali (vincolanti anche in sede giudiziale 88 ) e il discrimen di- rigente-quadro hanno rappresentato la base di partenza dell’iter logico giuridico intra- preso dalla giurisprudenza al fine di accertare il corretto inquadramento da riconoscere al lavoratore (tramite un raffronto tra le prestazioni rese in concreto e le qualifiche previste dal CCNL di categoria 89 ), tale da rinvenire nella più ampia autonomia e discrezionalità de- cisionale (tale da incidere sulle scelte di politica aziendale e, dunque, sull’andamento ge- nerale dell’intera azienda o di un ramo di essa) riconosciuto al dirigente (quale “alter ego” dell’imprenditore) il tratto distintivo rispetto al quadro. Quanto a quest’ultima categoria di lavoratori, il diritto vivente ha definito come quadro colui che risulta «preposto ad uno o più rami di azienda, ne cura l’andamento esplicando la sua iniziativa in proposito, però con poteri unicamente nei confronti del personale sottoposto, senza che la sua iniziativa possa assurgere al coordinamento della produzione» 90 ; dunque, a differenza del dirigente (cui il datore di lavoro delega poteri di coordinamento generali dell’intero complesso aziendale o di suoi specifici settori autonomi), il campo di intervento del quadro è circoscritto a specifiche aree dell’impresa, con una influenza minore sul suo generale funzionamento 91 . 88 Cass. civ., sez. lav., 8 agosto 1983, n. 5295; Cass. civ., sez. lav., 11 luglio 2007, n. 15489 89 Cass. civ., sez. lav., 16 febbraio 2005, n. 3069; Cass. civ., sez. lav., 1° settembre 2004, n. 17561; Cass. civ., sez. lav., 15 gennaio 2000, n. 431 90 Trib. Roma, sez. lav., 12 settembre 2021, n. 5741; Cass. civ., sez. lav., 23 marzo 2018, n. 7295; Cass. civ., sez. lav., 22 febbraio 2011, n. 4272; Cass. civ., sez. lav., 19 luglio 2007, n. 16015 91 Cass. civ., sez. lav., 16 giugno 1979, n. 4155
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