potere direttivo del datore di lavoro (quale elemento imprescindibile al fine di qualificare il lavoratore come sostituto dell’imprenditore) 96 . Ancora una volta, dunque, nel tentativo di armonizzare il dato sociale con il dato normativo (e negoziale), ha avuto un ruolo fondamentale la giurisprudenza che - in mancanza di una previsione ad hoc del contratto collettivo che disciplini una specifica professionalità conven- zionalmente ricondotta all’area dirigenziale al fine di rispondere alle esigenze organizzati- ve e produttive dell’azienda attraverso la ricerca di una definizione della figura dirigenziale maggiormente rispondente alle esigenze organizzative e produttive dell’azienda – ha for- nito una definizione della figura dirigenziale tale da dilatarne sia verso l’alto (ammettendo il cumulo tra posizione dirigenziale e carica sociale), sia verso il basso (con il riconoscimento della dirigenza c.d. media e bassa), i confini della relativa categoria professionale. Sono stati – quindi – ricercati nuovi indici definitori (con particolare riferimento alle fun- zioni ricoperte sia al profilo quantitativo che qualitativo), tali da creare una categoria pro- fessionale eterogenea in grado di ricomprendere svariati profili dirigenziali (non più intesi esclusivamente come longa manu dell’imprenditore). È – infatti – ritenuta compatibile con le attuali strutture organizzative la compresenza all’interno dell’azienda di una pluralità di dirigenti di livelli diversi, con graduazione di compiti e funzioni 97 . In tale organizzazione gerarchica, rispondente al c.d. dirigente apicale, le scelte operative idonee ad incidere in maniera consistente sulla vita dell’azienda, possono essere ripartite tra i vari dirigenti tra loro gerarchicamente ordinati 98 , con vasta autonomia decisionale del dirigente di grado inferiore rispetto a quello di livello superiore (il quale funge così da in- termediario della volontà dell’imprenditore) 99 . All’esito di tale processo definitorio, le Sezioni Unite della Corte di Cassa- zione, con sentenza n. 7880/2007, ha escluso l’esistenza di una nozione ontologica (e di matrice giurisprudenziale) di dirigente, ritenendo che «il giudice non può sovrapporre una nozione ontologica della categoria dirigenziale a quella emergente dalla contrattazione collettiva, che può qualificare come di- rigenti anche lavoratori che occupino posizioni in parte diverse da quelle di più elevato spessore contenutistico proprie del c.d. alter ego dell’imprenditore». Entro il perimetro della declaratoria contrattuale, quindi, «sono veri e propri dirigenti anche quelli c.d. minori, sempre che però rientrino nella previsione e definizione della contrattazione collettiva.»
96 Trib. Milano, sez. lav., 21 febbraio 2002 97 Cass. Civ., sez. lav., 5 ottobre 2007, n. 20895 98 Cass. civ., sez. lav., 25 febbraio 1994, n. 1899; Cass. civ., sez. lav., 11 dicembre 1987, n. 9195; Cass. civ., sez. lav., 24 maggio 1985, n. 3164 99 Cass. civ., sez. lav., 18 maggio 1985, n. 3069
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