Dunque – anche in presenza di un espresso riconoscimento convenzionale o di un rego- lamento interno predisposto dalla singola azienda che suddivida in diversi sottolivelli di dirigenti (sebbene sempre nell’ambito della medesima categoria legale) ed individua le ca- ratteristiche del loro rapporto di lavoro e delle mansioni e funzioni assegnate sulla base delle specificità del contesto organizzativo di riferimento - la proliferazione di nuovi mo- delli di dirigente (che spesso prevedono un vero e proprio rapporto di subordinazione tra soggetti appartenenti alla medesima categoria) ha portato la giurisprudenza, conforme- mente al dettato ( mutatis mutandis ) della contrattazione collettiva, a diversificare i soggetti appartenenti alla categoria dirigenziale anche al fine di vagliare l’eventuale possesso del solo nomen iuris da parte di alcuni profili di dirigenti (di fatto, riconducibili alla categoria legale inferiore) e di applicare in maniera selettiva alcune delle discipline protettive del lavoro subordinato. 1.2. LO PSEUDO-DIRIGENTE A differenza del mini-dirigente – che si colloca in una posizione inferiore nella scala ge- rarchica del personale e riceve direttive non solo dal datore di lavoro, ma anche da altri dirigenti a cui è subordinato – figura differente (e ritenuta meritevole di maggiore tutela dalla giurisprudenza) è quella dello pseudo-dirigente. Difatti, al fine di estendere l’ambito di applicazione delle tutele previste in caso di licen- ziamento illegittimo, il diritto vivente ha individuato lo pseudo-dirigente (o dirigente convenzionale), nel lavoratore che, seppur formalmente inquadrato nella categoria diri- genziale (con conseguente applicazione del medesimo trattamento retributivo e previden- ziale), è adibito a mansioni che non sono ontologicamente dirigenziali; tale situazione si verifica allorquando: • il datore di lavoro inquadri (formalmente) il dipendente nella categoria dei dirigenti senza che risulti una qualche corrispondenza tra i compiti e le mansioni pattuiti dalle parti sociali e gli indici dirigenziali propri delle declaratorie dei contratti collettivi; • sussiste, in concreto, una preposizione del lavoratore ad un singolo ramo d’azienda, ufficio o reparto e l’assoggettamento dello stesso alle direttive dell’imprenditore o di un altro dirigente di livello superiore, con poteri di iniziativa limitati e, di conseguenza, con minori responsabilità, tale da consentire la sovrapposizione del suo ruolo a quella di quadro 100 .
100 Cass. civ., sez. lav., 16 settembre 2015, n. 18165; Cass. civ., sez. lav., 22 dicembre 2006, n. 27464; Cass. civ., sez. lav., 9 giugno 1990, n. 5608,
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