in virtù della responsabilità del ruolo che ricoprono, a fronte di un’autonomia gestionale pressoché totale (di spazi, orari e strumenti da utilizzare) devono conseguire un risultato utile all’organizzazione del lavoro. La tendenza espansiva del diritto del lavoro E con riguardo a queste figure, con riguardo a queste necessità e queste nuove sfide, si apre il tema della tendenza espansiva del diritto del lavoro: principi, istituti e tecniche normative, storicamente concepiti per il lavoro subordinato ( ex art. 2094 c.c.), sono stati estesi o adat- tati, per intervento del legislatore o in via interpretativa, al di fuori dell’area del lavoro di- pendente e, per converso, dinamiche o elementi di autonomia permeano in modo crescente rapporti di lavoro pacificamente qualificati come subordinati, rispondendo tale fenomeno, tanto a interessi propri del datore di lavoro, quanto ad aspettative professionali e personali dei prestatori di opere, con l’emergere di inediti spazi di autonomia negoziale individuale. Una mescolanza di situazioni e realtà che si traduce nel manifestarsi nell’ambito del lavoro non subordinato in senso tecnico (parasubordinato, autonomo, professionale, persino im- prenditoriale) di situazioni del tutto sovrapponibili a quelle proprie del lavoro subordinato quali la debolezza contrattuale, la dipendenza economica, la sottoprotezione sociale, tanto che il tema è diventato di interesse della stessa UE, fattasi carico di definire maggiori tutele sociali attraverso direttive dette “Social Pillar” quale ad esempio la 1152/2019. La “ summa divisio ” perde, infatti, costantemente, di autorevolezza, ma soprattutto di ca- pacità di rispondere alle esigenze del mercato e di raccogliere i continui guanti di sfida lanciati dalla realtà. Se complesso è parlare di subordinazione e definire tale rapporto di lavoro concettualmen- te, non meno difficoltoso è inquadrare cosa debba intendersi per lavoro autonomo. Si pone innanzi tutto il problema della definizione del lavoro autonomo in rapporto al con- tratto d’opera. Al riguardo, potrebbe a prima vista pensarsi – secondo quella che è stata definita una « affascinante prospettiva alchemica di ricomposizione unitaria » 6 – che la nozio- ne di lavoro autonomo, di cui non si rinvengono espresse definizioni da parte del legislato- re, coincida con quella di contratto d’opera, concetto che assume portata generale, essendo lo strumento attraverso cui si svolge qualsiasi prestazione di lavoro autonomo. Tale tesi appare avvalorata dalla stessa denominazione del Titolo III del Libro V del Codice Civile, Del lavoro autonomo , che contiene organicamente – e unicamente – la disciplina del contratto d’opera.
6 PERULLI, Il lavoro autonomo. Contratto d’opera e professioni intellettuali, in Tratt. dir. civ. e comm., già diretto da Cicu e Messineo, con- tinuato da Mengoni, XXVII, 1, Milano, 1996, p. 76.
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