re valutato non solo con riferimento all’incidenza dell’(illegittima) variazione peggiorativa delle mansioni sul livello professionale raggiunto dal lavoratore, ma anche rispetto al ruolo. Per tale ragione, ipotesi patologiche attinenti allo svolgimento delle mansioni e funzioni tipiche del ruolo dirigenziale possono verificarsi tanto per il mini-dirigente (che può subire un demansionamento mediante l’assegnazione di mansioni tipiche della categoria di qua- dro), quanto per il dirigente di alto livello che – oltre all’eventuale demansionamento ad una categoria inferiore - può subire altresì una vera e propria dequalificazione nel caso in cui il datore di lavoro gli assegni mansioni inferiori, riconducendolo all’ambito della media o bassa dirigenza. Difatti, la giurisprudenza ha precisato a più riprese che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2103 c.c. sul divieto di demansionamento, non ogni modificazione quantitativa delle man- sioni affidate al lavoratore è sufficiente ad integrarlo, dovendo invece farsi riferimento all’incidenza della riduzione delle mansioni sul livello professionale raggiunto dal dipen- dente e sulla sua collocazione nell’ambito aziendale, e, con specifico riguardo al dirigen- te, altresì alla rilevanza del ruolo. La figura del dirigente apicale, dunque, può subire una dequalificazione, qualora il datore, ponendo in essere un inadempimento nel rapporto di lavoro - che, nonostante, l’elevato grado di fiducia, potrebbe rimanere in essere -, proce- da a demansionare il dirigente di vertice riconducendolo a figura della c.d. ‘media o bassa dirigenza 105 . A riguardo, l’art. 2103 c.c. – così come da ultimo modificato dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 – delinea i confini di legittimità dell’esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro, vietando (generalmente) il demansionamento, salve - a determinate condizio- ni - talune ipotesi di legittimo mutamento in peius delle mansioni, per atto unilaterale del datore o per accordo tra le parti. Ulteriori eccezioni al divieto di adibizione a mansioni inferiori sono altresì previste dalla L. 68/1999 e dal d.lgs. n. 151/2001 intervenuti in soccorso di lavoratori in condizioni psicofisi- che meritevoli di particolare tutela. Le suddette condotte, dunque, ove poste in essere dal datore di lavoro in assenza delle con- dizioni di legittimità previste dalla disciplina codicistica - configurano un inadempimento contrattuale e integrano una violazione della citata norma, con conseguente diritto per il lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale ( sub specie di danno all’immagine, danno professionale da impoverimento delle mansioni e danno da perdita di chances per mancata acquisizione di una professionalità maggiore e/o mancato guadagno).
105 Tribunale, La Spezia, sez. lav., 10 marzo 2021, n. 55
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