Più nel dettaglio, ai sensi dell’art. 2103, comma 1, c.c.: «il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto» (c.d. principio della “contrattualità delle mansioni”) . Tuttavia, in corso di rapporto di lavoro il datore di lavoro può modificare le mansioni ori- ginariamente previste dal contratto di lavoro, purché: • corrispondenti all’inquadramento superiore che il lavoratore abbia successivamente acquisito, oppure • riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effetti- vamente svolte. In quest’ultima ipotesi, la determinazione della qualifica da attribuire al di- pendente può risultare incerta qualora il lavoratore sia stato adibito all’a- dempimento di una pluralità di mansioni rispondenti a diversi livelli pro- fessionali previsti dal CCNL di riferimento (c.d. mansioni promiscue). In tal caso, l’interprete deve fare riferimento al contenuto delle mansioni preva- lenti, ovvero quelle primarie e che maggiormente caratterizzano il profilo professionale del lavoratore 106 - sempre che non siano eseguite sporadica- mente od occasionalmente 107 - tenendo conto sia del dato quantitativo (il tempo dedicato dal lavoratore allo svolgimento delle mansioni oggetto di esame) sia dal dato qualitativo (effettiva rilevanza, sul piano professionale, delle mansioni considerate). In ogni caso, i contratti collettivi possono defi- nire differenti criteri di individuazione delle mansioni prevalenti 108 . Ai sensi dell’art. 2103, comma 9, c.c., invece, restano generalmente vietate le modifiche in peius delle mansioni attribuite al prestatore ad opera del datore di lavoro, pena la nullità dell’atto datoriale illegittimo. Tuttavia, la giurisprudenza esclude il demansionamento, prevedendo la le- gittimità delle seguenti condotte: • adibizione del lavoratore a mansioni inferiori, marginali ed accessorie rispetto a quelle di competenza, sempre che esse non rientrino nella competenza specifica di altri lavoratori con qualifica inferiore e a condi- zione che l’attività prevalente ed assorbente del lavoratore sia ricondu- cibile alla categoria legale di appartenenza 109 ; • assegnazione al lavoratore di mansioni inferiori di scarsa tecnicità per un breve periodo, non foriere di perdita di professionalità (nella fatti- specie 3 mesi; Cass. Civ., ord. 26 febbraio 2021, n. 5473).
106 Cass. Civ., 27 maggio 2011, n. 11785; Cass. Civ., 18 marzo 2011 n. 6303; Cass. Civ., 23 febbraio 2007, n. 4272 107 Cass. Civ., 21 giugno 2013, n. 15736; Cass. Civ., 23 giugno 1998, n. 6230 108 Cass. Civ., 10 marzo 2004, n. 4946; Cass. Civ., 22 aprile 1995, n. 4561 109 Cass. Civ., 29 marzo 2019, n. 8910; Cass. Civ., 2 maggio 2003, n. 6714; Trib. Milano, 9 marzo 2017
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