In tale contesto - al fine di garantire altri beni costituzionalmente tutelati del lavoratore, ritenuti prevalenti rispetto a quello della professionalità - la nuova disciplina partorita dal Jobs Act ha ampliato il perimetro del legittimo esercizio dello ius variandi , prevedendo al- cune eccezioni al divieto di demansionamento, per atto unilaterale del datore o per accordo tra le parti. Per quanto concerne il demansionamento unilaterale, l’assegnazione di mansioni inferiori è consentita al datore di lavoro: • nelle ipotesi di modifica degli assetti organizzativi dell’azienda, tali da incidere sulla posizione del lavoratore stesso; • altre ipotesi previste dai contratti collettivi. In entrambi i casi devono essere rispettate le seguenti condizioni: • appartenenza delle nuove mansioni al solo livello di inquadramento contrattuale im- mediatamente inferiore; • immodificabilità della categoria legale; • conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento (ad eccezione degli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa); • il mutamento di mansioni deve essere accompagnato, ove necessario, dall’assolvimen- to dell’obbligo formativo. Il mancato adempimento dello stesso non determina comun- que la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni; • il mutamento in peius delle mansioni deve essere comunicato al lavoratore in forma scritta, a pena di nullità. Con riferimento al c.d. demansionamento “consensuale”, invece le parti del contratto di lavoro possono di comune accordo – sia per consapevole richiesta del lavoratore sia su ini- ziativa del datore di lavoro 110 - modificare (in senso peggiorativo): • le mansioni; • la categoria legale • il livello di inquadramento e la relativa retribuzione. La modifica è consentita solo se motivata da un rilevante interesse del lavoratore rientran- te in una delle seguenti ipotesi: • conservazione del posto di lavoro; • acquisizione di una diversa professionalità; • miglioramento delle condizioni di vita.
110 Cass. Civ., 8 luglio 2021, n. 19522
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