L’ipotesi più frequente del demansionamento quale extrema ratio volta a scongiurare il li- cenziamento conseguente alla soppressione della posizione lavorativa occupata fino a quel momento dal lavoratore, rappresenta l’obbligo di repechage incombente sul datore di la- voro non solo per mansioni equivalenti a quelle espletate dal lavoratore, ma anche con ri- ferimento a posizioni professionalmente dequalificanti, fermo restando - in quest’ultimo caso - l’inderogabile requisito del consenso del dipendente. In ogni caso, l’accordo individuale di demansionamento deve essere – a pena di nullità - stipulato alternativamente: • in una delle sedi “protette” di cui all’art. 2113, comma 4, c.c. (sede giudiziale, sede sin- dacale, collegi di conciliazione e arbitrato irrituale); • dinanzi ad una commissione di certificazione. Sussistono ulteriori ipotesi in cui il demansionamento rappresenta l’ultima (doverosa) so- luzione alternativa al licenziamento, al fine di tutelare la salute e garantire la conservazio- ne dell’occupazione a lavoratori in particolari condizioni psicofisiche. Si tratta, in particolare, dei casi di: • sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni per malattia professionale o in- fortunio sul lavoro; • lavoratrici in stato di gravidanza, nel caso in cui le mansioni di assunzione rientrino tra quelle a rischio o interdette in relazione allo stato di salute delle stesse.
La prima ipotesi trova la propria disciplina nella l. n. 68/1999, in base alla quale: • I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conser- vazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito eventuali disabilità per infortunio sul lavoro o malattia professionale (art. 1, comma 4); • Per i predetti lavoratori l’infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni infe- riori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza (art. 4, comma 4). Con riferimento alle lavoratrici in stato interessante, il d.lgs. n. 151/2001, prevede espressamente che: • Durante il periodo di gravidanza è vietato adibire la lavoratrice al tra- sporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi , faticosi ed insalubri (art. 7, comma 1) e, per il periodo per il quale è previsto il divieto, la lavoratrice deve essere addetta ad altre mansioni (art. 7, comma 3).
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