Dossier rapporto lavoro dirigenziale

• La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i ser- vizi ispettivi del Ministero del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavo- ratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiu- dizievoli alla salute della donna (art. 7, comma 4). • La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.

L’inosservanza di tali disposizioni è punita con l’arresto fino a 6 mesi (art. 7, comma 7).

Se il datore di lavoro, in violazione delle disposizioni di legge, adibisce il lavoratore a man- sioni inferiori oppure sottrae o riduce i suoi compiti, in ipotesi non rientranti tra le eccezio- ni contemplate dalla disciplina normativa, il demansionamento è illegittimo. In tal caso, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patrimoniale e non patrimoniale (c.d. tutela risarcitoria ), il lavoratore può: • agire in sede giudiziaria per ottenere, oltre alla dichiarazione di nullità dell’atto da- toriale, una pronuncia di condanna del datore di lavoro alla reintegra nelle mansioni precedentemente svolte o ad altre equivalenti a quelle di originaria appartenenza 111 (c.d. tutela ripristinatoria ). • recedere dal contratto per giusta causa quando il demansionamento presenta una gra- vità tale da impedire la prosecuzione - anche provvisoria – del rapporto. In ogni caso, la natura incoercibile della condanna ad un facere rivolta al datore (data dall’impossibilità di ricorrere alle misure di coercizione indiretta per le controversie di la- voro) rende la tutela ripristinatoria poco idonea a soddisfare pienamente e concretamente l’interesse leso, portando spesso il lavoratore ad optare per la tutela risarcitoria o, in co- stanza di rapporto, per l’azione cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. , qualora sussistano i relativi presupposti. Il rifiuto del lavoratore di svolgere le mansioni inferiori Vi sono ipotesi nelle quali l’illegittima modifica in peius delle mansioni ad opera del datore di lavoro finisce per ledere valori fondamentali quali la dignità, la professionalità, l’inte- grità psicofisica e la natura alimentare della retribuzione.

111 Cass. Civ., 12 gennaio 2006, n. 425

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