L’aggravamento di tali danni può essere prevenuto o evitato dal lavoratore attraverso un altro strumento di protezione riconosciuto in suo favore: l’autotutela. Il lavoratore può, infatti, rifiutarsi di adempiere le mansioni inferiori che il datore di lavoro gli ha imposto o assegnato, ottenendo un’immediata tutela del proprio diritto, non altrimenti garantita dai tempi dell’azione giudiziaria. Tuttavia, tale rimedio risulta essere efficace - con conseguente risparmio delle tempistiche – solo nel caso in cui il datore di lavoro, riconoscendo le ragioni del dipendente, si conformi spontaneamente a quanto previsto dalla disciplina codicistica. Per questo motivo, nella prassi, è assai più frequente che il datore sanzioni il rifiuto del prestatore di lavoro irrogando una sanzione disciplinare, spesso consistente in un licen- ziamento per giusta causa. Il lavoratore che decida di agire in autotutela, dunque, deve preventivamente valutare i rischi del caso, prevedendo in anticipo un esito dell’eventuale accertamento giudiziale a lui favorevole. Secondo la giurisprudenza maggioritaria 112 , la violazione dei limiti posti dall’art. 2103 c.c. integra un’ipotesi di inadempimento contrattuale per la violazione di un obbligo di non facere , consistente nel divieto di adibire il la- voratore a mansioni inferiori. In quest’ottica, la modifica peggiorativa delle mansioni non costituisce una variazione del contenuto contrattuale, quanto un’esecuzione del contratto contraria a buona fede, cui il lavoratore può re- agire in autotutela come eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c.. Dunque, il rifiuto del lavoratore di svolgere le mansioni inferiori assegnate incontra il proprio limite nella sola buona fede. La sussistenza della stessa deve essere valutata dal giudice adito attraverso una comparazione – alla luce dei principi di buona fede e correttezza che presiedono l’esecuzione del contratto - tra le condotte tenute da ciascuna parte. In sede di controversia il giudice deve stabilire se vi sia proporzionalità – rispetto alla funzione economico-sociale del contratto – tra i rispettivi ina- dempimenti (Cass. Civ., 16 maggio 2006, n. 11430). Il legittimo rifiuto del lavoratore non può integrare giusta causa di licenzia- mento (Cass. Civ., 3 luglio 2017, n. 16331). Se si ritiene che il divieto di demansionamento previsto dall’art. 2103 c.c. si configuri come obbligazione di non facere - costituendo un limite negativo posto dalla legge all’esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro - grava sul datore stesso l’onere di provare il legittimo mutamento peggiorativo delle mansioni. Ciò può avvenire sia tramite la prova
112 Tra le tante, Cass. Civ., 19 luglio 2013, n. 17713; Cass. Civ., 9 maggio 2007, n. 10547; Cass. Civ., 23 dicembre 2003, n. 19689; Cass. Civ., 12 ottobre 1996, n. 8939
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