Dossier rapporto lavoro dirigenziale

della mancanza in concreto del demansionamento, sia mediante la prova che fosse giusti- ficato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali, ovvero a causa dell’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile 113 . È invece a carico del lavoratore demansionato non solo l’onere di allegare e provare l’illiceità della condotta datoriale 114 , ma anche la sussistenza del danno e il relativo nesso causale. In particolare, la prova del danno – che può avere sia una dimensione patrimoniale (danno da perdita di chance) sia non patrimoniale (danno alla professionalità, danno all’integrità psicofisica, danno all’immagine) – non è in re ipsa, gravando sullo stesso lavoratore l’o- nere di offrire tale prova con qualsiasi mezzo, non solo in via testimoniale e/o documen- tale, ma anche allegando elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, relativamente alla qualità e la quantità dell’attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa as- sunta dopo la prospettata dequalificazione 115 . 1.4. NATURA AUTONOMA E PARASUBORDINATA Il lavoro autonomo consiste nel compimento di un’opera o di un servizio, con lavoro pre- valentemente proprio, che il lavoratore svolge senza vincolo di subordinazione, verso un corrispettivo, nei confronti del committente. Tale definizione discende dall’art. 2222 c.c. che disciplina il contratto d’opera cui si appli- cano le disposizioni successive, artt. 2223-2228, riguardanti: l’esecuzione dell’opera, le modalità di determinazione del corrispettivo, le conseguenze nel caso in cui l’opera non sia stata eseguita in modo esatto (difformità e vizi), il recesso unilaterale dal contratto, l’impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’opera. Il lavoro autonomo si pone in linea di principio agli antipodi del lavoro subordinato. Tuttavia, nella pratica non è sempre facile differenziare le due fattispecie: infatti, accade spesso che il rapporto di lavoro si svolge con modalità tali da rendere difficile una netta distinzione. È comunque escluso che la distinzione tra lavoro subordinato e autonomo possa basarsi sul tipo di attività dedotta nel contratto, posto che qualsiasi attività può essere indifferente- mente oggetto dell’uno o dell’altro tipo di rapporto (infatti, rileva la modalità con cui viene svolta).

113 Cass. Civ., 21 luglio 2022, n. 22900 114 La giurisprudenza maggioritaria si è attestata su questa posizione a seguito della sentenza della Cass., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533 115 Tra le tante, Cass. Civ., 24 gennaio 2023, n. 2122; Cass. Civ., 15 luglio 2021, n. 20253; Cass. Civ., 23 marzo 2020, n. 7483; Cass. Civ., 11 mar- zo 2020, n. 6941; Cass. Civ., 25 febbraio 2019, n. 5431

118

Made with FlippingBook Online newsletter maker