Secondo la giurisprudenza «ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere espletata nelle forme del rapporto di lavoro subordinato ovvero di quello autonomo, in relazione alla scelta liberamente compiuta dalle parti circa lo schema maggiormente idoneo a soddisfare i loro rispettivi interessi» (Cass. n. 11885/1998; Cass. n. 8187/1999). Inoltre, occorre tener presente che l’ordinamento consente che il lavoro subordinato possa svolgersi con modalità similari al lavoro autonomo, come nel caso del lavoro agi- le, o smart working, introdotto dal Jobs Act del lavoro autonomo (l. n. 81/2017), o che il lavoro autonomo assuma caratteristiche che lo avvicinano al lavoro subordinato, così da rientrare nell’ambito della c.d. parasubordinazione (art. 409 n.4 c.p.c.). La legge n. 81/2017, c.d. Jobs Act del lavoro autonomo, ha introdotto nel nostro ordina- mento un complesso di disposizioni dirette ad ampliare le tutele dei rapporti di lavoro autonomo. In particolare, l’art. 4 stabilisce che al lavoratore autonomo spettano i diritti di utilizza- zione economica relativi alle invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto, salvo il caso in cui l’attività inventiva sia già prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata. Ulteriori tutele riguardano la gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autono- mi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente (art. 14). Tali eventi non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro che, su richiesta del lavoratore, ri- mane sospeso, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, salvo che venga meno l’interesse del committente. La legge, in via generale, ha previsto che siano considerate abusive e prive di effetto le clausole: • che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condi- zioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione conti- nuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso; • quelle mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 gior- ni dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento. È inoltre ritenuto abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta. In tutte le predette ipotesi, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.
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