Dossier rapporto lavoro dirigenziale

Ebbene, è risaputo però, come l’ordinamento italiano prediliga criteri basati sulla sostanza e mai sulla forma non potendo quindi le eventuali definizioni legislative da sole essere de- cisive per l’inquadramento di una determinata fattispecie. La dottrina e la giurisprudenza prediligono infatti l’opinione per cui il contratto d’opera sia una particolare species del genus “lavoro autonomo” e non anche l’intera disciplina.

In tal senso l’art. 2222 c.c. che, dopo aver inquadrato il contratto d’ope- ra come lavoro autonomo, afferma l’applicazione delle «norme di questo capo», però «salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV» , lasciandosi così chiaramente intendere che vi sono ipotesi particolari di lavoro autonomo tra i contratti di servizi del Libro IV, e che solo qualora non ricorra (in tutto o in parte) alcuna di dette ipotesi ci si può richiama- re (in tutto o in parte) alla disciplina del contratto d’opera, da intendersi pertanto, sotto il profilo in esame, come residuale e sussidiaria, anche se ciò non toglie che la medesima disciplina assuma pure portata generale, fermo restando che il problema giuslavoristico del lavoro autonomo può dirsi, de iure condito, da tempo risolto nel senso che la figura « si declina al plurale » - sul punto Mauro Tescaro, la distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, a proposito di Cass. N. 18253 del 2018.

Da tempo il dibattito su cosa debba intendersi per lavoro autonomo va avanti: secondo un primo, risalente e però da tempo per lo più superato orientamento la distinzione in parola si collegherebbe a quella tradizionale del diritto romano, e poi in tempi moderni soprattut- to del diritto tedesco, tra locatio operis e locatio operarum . Anche nell’ordinamento italiano si afferma – anche se come criterio orientativo, da con- siderare insieme ad altri – che il lavoratore autonomo si differenzia dal lavoratore subor- dinato per l’assunzione del rischio della propria opera anche se nel modello italiano, a dif- ferenza, per esempio, di quello tedesco l’attività del prestatore risulta, già a prima vista, molto più valorizzata in quanto tale. Deve necessariamente aggiungersi, andando nella medesima direzione di non condivisione della teoria della contrapposizione della locatio operis e locatio operarum per definire il lavoro subordinato e il lavoro autonomo, che il con- tratto di lavoro subordinato potrebbe anche caratterizzarsi per una ripartizione del rischio più sfavorevole del normale per il lavoratore, per esempio nei casi di lavoro a cottimo (o di rapporto associativo di lavoro con partecipazione agli utili). Altro criterio considerato dalla giurisprudenza per quel che riguarda la “ summa divisio ” di cui si tratta è la distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi, e se questa distinzione possa riflettere quella tra contratto d’opera e contratto di lavoro subordinato.

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