Dossier rapporto lavoro dirigenziale

La parasubordinazione La collaborazione nell’attività produttiva, che si realizza attraverso forme di lavoro auto- nomo caratterizzate dalla natura prevalentemente personale della prestazione, dalla con- tinuità e dalla coordinazione, è stata tradizionalmente inquadrata dalla dottrina e dalla giurisprudenza nella c.d. parasubordinazione. Il primo riconoscimento giuridico di tale categoria è avvenuto con la l. n. 533/1973 che, mo- dificando l’art. 409 c.p.c., ha esteso le disposizioni sul processo del lavoro anche ai rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, nonché a tutti gli altri rapporti di collabora- zione che si concretino in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalente- mente personale, anche se non a carattere subordinato, qualificati come rapporti subordi- nati e denominati anche collaborazioni coordinate e continuative. Ebbene, sulla base di tali premesse occorre evidenziare come la peculiarità del profilo di- rigenziale sia stata, sulla scorta di tale orientamento, individuata nell’ autonomia e nella discrezionalità delle decisioni che lo stesso può assumere con un operato atto ad imprime- re un determinato orientamento all’andamento dell’impresa. Autonomia e discrezionalità decisionali tali da aver indotto una certa giurisprudenza ad escludere la mancanza di una vera e propria dipendenza gerarchica dal datore di lavoro. Non sussiste un rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 c.c. tra la società e il professionista che, oltre a rivestire numerose cariche so- ciali, curi il perfezionamento dei contratti aziendali, laddove siano ravvisa- bili ampi margini di discrezionalità e autonomia nell’ambito del suo operato non soggetto a un controllo successivo da parte del datore, circostanza in- vece ravvisabile nei casi di subordinazione attenuata tipica del rapporto di lavoro dirigenziale. (Corte di Cassazione n. 29761 del 2018.) In tale contesto, la Corte ha definito la non sussistenza di un rapporto di lavoro subordina- to tra la società e il professionista stante l’ampio margine di discrezionalità e autonomia nell’ambito del suo operato e il suo non assoggettamento al potere organizzativo e diretti- vo del datore di lavoro, essendo peraltro irrilevante sia l’assidua presenza del professioni- sta presso i locali aziendali sia la messa a sua disposizione di un ufficio, essendo ciò dovuto all’alto livello professionale delle prestazioni rese e al numero elevato di cariche sociali ricoperte presso tutte le società partecipate.

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