1.5. CASISTICA PRATICA IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE Ai fini della qualificazione come lavoro subordinato del rapporto di lavoro del dirigente, quando questi sia titolare di cariche sociali che ne fanno un “alter ego” dell’imprendito- re (preposto alla direzione dell’intera organizzazione aziendale o di una branca o settore autonomo di essa), è necessario – ove non sussista alcuna formalizzazione di un contratto di lavoro di dirigente – verificare se il lavoro dallo stesso svolto possa comunque essere inquadrato all’interno della specifica organizzazione aziendale, individuando la caratte- rizzazione delle mansioni svolte, e se possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro, nonché al coordina- mento dell’attività lavorativa in funzione dell’assetto organizzativo aziendale. Questa la massima espressa dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29761 del 19 no- vembre 2018 sul tema della qualificazione del rapporto di lavoro dirigenziale. Nel caso di specie, la Corte di appello di Roma aveva confermato la sentenza di primo grado, che ha sostenuto che le circostanze emerse in sede di prova testimoniale non risultavano incompatibili con l’autonomia del rapporto. Secondo i giudici, l’assiduità della presenza si giustificava con l’alto livello professionale e con il numero elevato di cariche sociali, auto- nomamente remunerate. Non era inoltre emerso l’assoggettamento al potere di eterodire- zione, neppure nella forma attenuata riferibile ad una carica dirigenziale. Il dirigente si rivolgeva in cassazione onde accertare la qualificazione del rapporto come dirigenziale, sostenendo come fosse stata esclusa solo per l’insussistenza dell’eterodire- zione senza ricorrere ad altri indici sussidiari. La suprema corte ha rigettato il ricorso, ri- cordando che, ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale, nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia, l’eterodirezione si manifesta in emanazione di indica- zioni generali di carattere programmatico, che nel caso in esame non erano emerse. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 4225 del 22 dicembre 2021 ha accertato e dichiarato la natura subordinata di un rapporto di lavoro for- malmente configurato come collaborazione autonoma. Ha perciò dichiarato il diritto del lavoratore al risarcimento del danno differenziale pensionistico come previsto dall’art. 2116 c.c. per i contributi previdenziali mai versati e oramai prescritti. Per la determinazione dei danni non rileva la contribuzio- ne versata nella gestione separata come lavoratore collaboratore coordinato continuativo (e perciò autonomo); contribuzione che potrà essere restituita al lavoratore.
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