«L’area di inquadramento rivendicata è connotata dall’autonoma risoluzione delle problematiche con assunzione di responsabilità, non svolta dal dipendente. In merito alla domanda di riqualificazione a seguito di soppressione dell’area di inquadramento iniziale, alla luce delle attività che l’odierna appellante ha as- serito di aver svolto e delle risultanze istruttorie non può dirsi che la medesima abbia svolto un’attività caratterizzata da un elevato grado di autonomia con- nesso alla soluzione di problemi complessi e che abbia una responsabilità per la qualità e ed economicità dei risultati ottenuti, come già ritenuto dal primo giu- dice e secondo le declaratorie delle aree del personale amministrativo e tecnico di cui all’allegato A del c.c.n.l. relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale, che presuppone un ele- vato grado di autonomia connesso alla soluzione di problemi complessi, mentre per l’inquadramento nell’Area Terza è sufficiente l’autonomia connessa non alla soluzione di problemi complessi, bensì alla svolgimento di funzioni implicanti soluzioni non prestabilite». (Corte appello Genova sez. lav., 30 giugno 2017, n.285)
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