Dossier rapporto lavoro dirigenziale

Anche questa ipotesi è stata scartata non potendo ben aderire all’ordinamento italiano che tiene conto della sostanza delle singole situazioni di fatto più che della forma delle stesse nonché della impossibilità di procedere a una sussunzione basata sulla teoria generale del- le obbligazioni. Un altro criterio prospettato per distinguere contratto di lavoro subordinato e contratto d’opera concerne il profilo temporale, che, separando le nozioni di durata (semplice ido- neità di parti della prestazione a soddisfare parzialmente l’interesse del creditore in ragio- ne del tempo) e di continuità della prestazione lavorativa (illimitata divisibilità in ragione del tempo della prestazione in relazione all’interesse del creditore) basa quindi la distinzione tra contratto di lavoro subordinato e contratto d’opera sulla nozione di continuità della prestazione lavorativa. Così facendo, si identifica il contratto di lavoro subordinato con una obbligazione di facere illimitatamente divisibile ratione temporis, e il contratto d’opera con una obbligazione di facere indivisibile o (nel caso già accennato della prestazione pe- riodica) solo limitatamente (considerata l’intrinseca inscindibilità dei singoli opera in cui detta prestazione si articola) divisibile ratione temporis (salva la particolarità delle profes- sioni intellettuali). Tutte queste teorie appaiono insufficienti e inadatte a sciogliere la questione definitoria di cui si tratta. Attraverso un processo eliminatorio quindi, si finisce per dover ricorrere nuo- vamente al dettato normativo codicistico, anche se insufficiente, inadatto e incompleto: gli artt. 2222 c.c., ove si precisa che il prestatore d’opera svolge la propria attività « senza vin- colo di subordinazione nei confronti del committente », e l’art. 2094 c.c., ove si evidenzia che il lavoratore subordinato svolge il proprio lavoro, intellettuale o manuale, « alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore ».

Fisso e insuperato quindi il perno dell’art. 2094 c.c. parlando di subordina- zione, vetusto, eccessivamente rigido, per certi versi incompleto, che re- cita: « è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore » ed è dunque prestato- re di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle di- pendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

Dal testo dell’art. 2094 c.c. si estrapolano quindi due requisiti che caratterizzano speci- ficatamente il lavoro subordinato, e che sono invece assenti nel lavoro autonomo: la c.d. “eterodirezione” e la “dipendenza” del prestatore dal datore di lavoro.

13

Made with FlippingBook Online newsletter maker