È corretto affermare che è in questo vincolo di assoggettamento che si sintetizza l’ele- mento della eterodirezione, da intendersi quindi come sottoposizione del prestatore alle direttive del datore nell’esecuzione della prestazione concordata nel contratto di lavoro. Viene così introdotto il primo richiamo agli articoli del Codice civile successivi all’art. 2094 c.c. – gli artt. 2103, 2104, 2105, 2106 – nonché allo Statuto dei Lavoratori, che descrivono appunto i doveri del lavoratore subordinato e i poteri che il datore di lavoro può esercitare nei confronti del lavoratore: il potere direttivo (i.e. la facoltà del datore di lavoro di impar- tire ordini ed istruzioni al lavoratore); il potere di controllo (la cui disciplina si trova pres- soché unitariamente all’interno della L. 300/70 e consiste nella possibilità per il datore di lavoro di eseguire ispezioni e comunque di controllare l’attività lavorativa al fine di tutelare il patrimonio aziendale) e il potere disciplinare , descritto come la possibilità, per il datore di lavoro, di rispondere ad eventuali inadempimenti del lavoratore in ordine agli obblighi gravanti sullo stesso – e descritti agli artt. 2104 e 2105 c.c. - ossia il rispetto dell’obbligo di diligenza nella prestazione lavorativa da parte del lavoratore e l’obbligo di fedeltà. La fa- coltà di esercitare il potere disciplinare è espressamente prevista dal Codice civile, mentre le modalità con le quali questo potere deve estrinsecarsi sono descritte all’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, il quale individua non solo le condotte sanzionabili, bensì anche la misura della sanzione irrogabile e la procedura disciplinare.
L’elemento della eterodirezione, quindi, resta il perno centrale per la qua- lificazione del rapporto come subordinato, pur necessariamente declina- to ed elasticamente adattato a seconda delle esigenze del caso concreto, in particolare, come abbiamo visto, in alcune norme e per alcuni rapporti speciali, quali il lavoro a domicilio, quello professionistico, quello dirigen- ziale e da ultimo il lavoro agile.
Questa elasticità tipica dell’eterodirezione ha indotto una parte della giurisprudenza e della dottrina a elaborare la nozione della c.d. “subordinazione attenuata”, che, come vedremo dopo, porta con sé una serie di problematiche relative all’accertamento della natura subor- dinata del rapporto, qualora questa sia in dubbio, principalmente in due specifici casi, cioè il rapporto di lavoro dirigenziale, di cui ci occupiamo in questa pubblicazione, e le collabo- razioni coordinate e continuative ex art. 2 d.lgs. n. 81/2015. Un altro elemento desumibile dall’art. 2094 c.c. e di cui si deve ancora necessariamente tenere conto - visto l’orientamento della giurisprudenza - al fine di identificare un rap- porto di lavoro come subordinato è quello della dipendenza , frequentemente considerato in giurisprudenza con minore attenzione rispetto all’eterodirezione, assumendo quasi la
15
Made with FlippingBook Online newsletter maker