gente - la verifica della natura subordinata del rapporto deve essere condotta sulla base di criteri che tengano conto della ridotta ingerenza datoriale, dovendosi valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l’esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della prestazione del dirigente con gli obiettivi dell’organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica 7 . È in questo contesto che, da tempo, anche tenendo presente che l’etero-direzione appariva difficilmente distinguibile dalla coordinazione, tipica dei rapporti di lavoro parasubordi- nato, si è sottolineato come essa non sia in grado di segnare da sola il discrimen tra lavoro subordinato e autonomo 8 . Di conseguenza la giurisprudenza ha incominciato a dare rilievo ad una pluralità di indici o criteri distintivi sussidiari, di sempre più difficile e complessa applicazione ed affidabilità: ciò specie in contesti in cui le tradizionali coordinate di tempo e di luogo si manifestano addirittura irrilevanti, ma anche in situazioni tutt’altro che nuo- ve, in cui la prestazione dedotta in contratto risulta estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione o, al contrario, di contenuto professio- nale, per lo più di tipo intellettuale, dotato di elevata creatività. Vengono in gioco i cosid- detti criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso ed in particolare la percezione di un corrispettivo prestabilito a cadenze fisse, la regolamentazione dell’orario di lavoro o meglio il rispetto di un orario predeterminato, l’assenza di rischio e la presenza di una sia pur minima organizzazione imprenditoriale, la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al pre- statore di lavoro, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro 9 . L’utilizzo di tali indici «si spiega nella logica pragmatica ed empirica della ricerca giudiziale di fattori indizianti gravi, precisi e concordanti da cui presumersi l’esistenza del potere direttivo, ovvero, ancor meglio, si può affermare che tali indici giocano quali fattori di “disvelamento me- diato” della subordinazione-eterodirezione, onde, lungi dal negare rilievo al criterio del potere direttivo, il loro utilizzo ne conferma la qualità di indice legale-tipico prioritario ed assorben- te 10 » . In altre parole, essi assumono carattere sussidiario e funzione indiziaria e possono essere qualificati come presunzioni semplici, tali da consentire al giudice di risalire da un fatto noto (le circostanze di fatto dimostrate) ad un fatto ignoto (l’assoggettamento ai po- teri del datore di lavoro), che qualifica appunto la subordinazione. Qualora poi tali indizi
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Cass. n. 7517 del 2012
8 A. L. FRAIOLI, La dipendenza economica tra autonomia e subordinazione: quali tutele? Torino, 2022, IX. 9 Giurisprudenza costante: Cass., 19 aprile 2010, n. 9251; Cass., 11 ottobre 2017, n. 23846; Cass., 22 agosto 2022, n. 25064; Cass., 13 ottobre 2022, n. 29973; Cass., 16 gennaio 2023, n. 1095. 10 A. PERULLI, Oltre la subordinazione. La nuova tendenza espansiva del diritto del lavoro, Torino, 2021, 139. V. anche C. PISANI, Tripartizio- ne del potere direttivo e qualificazione del rapporto di lavoro subordinato, in Mass. giur. lav., 2011, 114 ss. e C. SANTORO, Eterorganizza - zione e attività lavorative tipologicamente subordinate, in Lav. giur., 2015, 817.
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