raggiungere con un ampio margine di autonomia, proprio come nel caso dei dirigenti. Per qualificare come subordinati i rapporti di lavoro di medici, infermieri specializzati, giornalisti, collaboratori di studi professionali, la giurisprudenza ricordata ha valorizzato il fatto che la prestazione di lavoro sia inserita stabilmente nell’organizzazione datoriale e sia plasmata in base «all’assetto organizzativo dato all’impresa dal datore di lavoro secondo le mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell’organizzazione imprenditoriale» , in quanto il lavoratore non è libero di decidere luogo e tempo della prestazione, la cui determinazione è effettuata dal datore di lavoro. Alla medesima soluzione è arrivata la giurisprudenza con riguardo a prestazioni semplici e ripetitive per la cui qualificazione in termini di subordinazione non è necessario che il lavoratore riceva direttive di giorno in giorno, ma è sufficiente che sia tenuto a lavorare secondo le esigenze spazio-temporali dettate dal datore di lavoro 15 . Alla luce altresì dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 va però superato questo orientamento giuri- sprudenziale, nella misura in cui l’etero-organizzazione venga considerata elemento co- stitutivo di un sottotipo del lavoro parasubordinato, evidentemente escludendosi in modo espresso che possa assurgere da sola al rango di elemento qualificante della subordinazio- ne, di cui rappresenta un mero indizio. La prestazione del collaboratore è infatti etero - organizzata nei casi in cui il committente, pur non esercitando il potere direttivo, determina unilateralmente, secondo le esigenze della propria organizzazione produttiva, le condizioni, non necessariamente di tempo e di luogo, in cui si svolgerà la prestazione lavorativa 16 . L’impossibilità per il collaborato- re di definire tali condizioni di lavoro giustifica l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato, con esclusione dei casi di cui alle lett. da a) a d) del comma 2. L’etero-orga- nizzazione consiste, pertanto, nel potere del committente di condizionare con la propria organizzazione ed alla luce delle proprie esigenze produttive, le modalità della prestazione del collaboratore, di cui rimane peraltro impregiudicata l’autonomia tecnico-esecutiva 17 . Il coordinamento è «frutto di una cooperazione fra le parti e si qualifica come istituto giuridico diverso sia dall’etero-organizzazione prevista nella fattispecie del lavoro etero-organizzato ex art. 2, comma 1, sia dal potere direttivo nella fattispecie di subordinazione, sia dalle prerogative tipiche del creditore in quelle fattispecie di lavoro autonomo ove la legge attribuisce ab origi- ne la facoltà di impartire “istruzioni”, come accade nel contratto di mandato e nel contratto di
15 Cass. 5 maggio 2004, n. 8569. 16 T. Treu, In tema di Jobs Act. Il riordino dei tipi contrattuali, in Dir. Lav. Rel. Ind. 2015, 146, 164 s. 17 S. Ciucciovino, Le collaborazioni organizzate dal committente, in Riv. It. Dir. Lav. 2016, I, 336.
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