Dossier rapporto lavoro dirigenziale

agenzia» 18 ; ciò in quanto nelle collaborazioni coordinate e continuative « è la determinazio- ne consensuale delle parti o la determinazione autonoma del collaboratore nei limiti pattuiti dal contratto, ad individuare le modalità di esecuzione della prestazione, all’inizio del rapporto o durante lo svolgimento dello stesso » 19 . Il coordinamento consiste, pertanto, in un comportamento attivo del debitore, che dovrà de- finire modalità di svolgimento della propria prestazione tali da coordinarla con l’organiz- zazione del committente 20 . L’etero-organizzazione, invece, si colloca su un piano diverso, anch’essa espressione di un potere, benché qualitativamente e quantitativamente diverso dal potere direttivo. E dunque le collaborazioni cui si applica la sola disciplina del lavoro au- tonomo sono quelle caratterizzate dalla concatenazione di prestazioni, le quali, in base ad elementi predeterminati dai contraenti, sono volte a realizzare l’interesse dell’altra parte. Sarebbe dunque errato qualificare tutti i rapporti sorti o comunque sviluppatisi all’interno di un’azienda come collaborazioni etero-organizzate: quando, ad esempio, il committente e il collaboratore hanno pattuito che quest’ultimo espleti la propria prestazione all’interno dell’impresa del primo, ma sia pienamente (ed effettivamente) libero di determinarne le condizioni per lo svolgimento, a partire dai tempi di lavoro, non si avrà una collaborazione etero-organizzata, ma una prestazione di lavoro autonomo. Se poi tale prestazione diven- ta stabile e stabilmente organizzata all’interno del sistema sociale e organizzativo dell’a- zienda stessa, affidando al lavoratore mansioni che prevedano una responsabilità gerar- chica nei confronti di altri lavoratori, o qualora lo stesso riconosca la propria soggezione gerarchica ad altre figure inserite all’interno dell’organico aziendale, questa ben potrebbe essere qualificata come posizione di lavoro subordinato. In ogni caso, gli indici elaborati dalla giurisprudenza per l’accertamento della subordina- zione possono essere utilizzati anche ai fini qualificatori del lavoro etero-organizzativo; fermo restando che la prova richiesta dall’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 è decisamente più agevole 21 . Chiaramente - a contrario – tali indici possono indicare altresì la necessaria qualificazione come lavoratore autonomo. I predetti indici, di cui ci si può avvalere per facilitare la prova della subordinazione, sono tratti dalla giurisprudenza dell’Unione e nazionale. Il particolare interesse riservato alla materia dalla dimensione sovranazionale europea attiene alla necessità dell’Unione Eu- ropea di garantire a tutti i lavoratori, soprattutto alla luce della libertà di prestazione di

18 A. PERULLI, op. cit., 144. 19 G. SANTORO PASSARELLI, Le categorie del diritto del lavoro “riformate”, in Dir. Rel. Ind., 2016, 16, nota 23.

20 F. MARTELLONI, Lavoro coordinato e subordinazione, Bologna, 2012, 210 ss. 21 C. ZOLI, La subordinazione e i nuovi scenari: un cantiere aperto, in Riv. Dir. Eu., 2021

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