servizi e lavoro, nonché essendo stata sancita la libertà di circolazione dei lavoratori ga- rantita a tutti i cittadini europei, di poter godere delle medesime condizioni e tutele. Il tema chiaramente è: chi può essere considerato lavoratore? Sebbene competa agli Stati membri dell’UE decidere chi debba essere considerato un lavoratore nel proprio ordinamento giu- ridico nazionale, a livello dell’Unione la CGUE ha definito la nozione di lavoratore ai fini dell’applicazione del diritto dell’UE: “la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un’al- tra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione”, estendendo l’ambito di applicazione di tale definizione altresì per stabilire chi debba essere considerato lavoratore nell’applicazione di determinate direttive dell’UE in ambito sociale 22 . La direttiva n. 1152/2019 23 ha recepito i già menzionati indici ritenendo che, affinché al ri- correre degli stessi operi la presunzione legale di subordinazione, devono contemporane- amente sussistere, all’analisi dei singoli casi al vaglio del giudicante, almeno due su cinque indicatori. Dalla operatività della presunzione deriva il riconoscimento della condizione di “lavoratore subordinato” e il diritto alle tutele minime previste nella Direttiva: un salario minimo adeguato, riposi, ferie, tutela della salute, migliore accesso alla protezione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni di disoccupazione e di malattia, nonché a un siste- ma di sicurezza sociale. In quanto presunzione, la stessa ammette la prova contraria – così escludendo anche il rischio di una ipersemplificazione della materia, la vexata questio di cui parla la Cassazione -, riconoscendo la possibilità di dimostrare che non esiste un rapporto di lavoro subordinato a carico del singolo lavoratore richiedente il riconoscimento della di- versa qualifica (da autonomo a subordinato o da collaborazione coordinata e continuativa a subordinazione).
Gli indici presuntivi indicati dall’art. 4 sono: (a) determinazione effettiva del livello della retribuzione o fissazione dei limiti massimi per tale livel- lo; (b) obbligo, per la persona che svolge un lavoro mediante piattafor- me digitali, di rispettare regole vincolanti specifiche per quanto riguarda l’aspetto esteriore, il comportamento nei confronti del destinatario del
22 L. VALENTE, La Direttiva 1152 del 2019 e gli indici di presunzione della subordinazione nella proposta di Direttiva sul lavoro mediante piattaforme digitali del 9 dicembre 2021: effetti sul rapporto di lavoro dei rider, in Riv. Lav. Dir. Eu., 2024. 23 Gli indici presuntivi indicati dall’art. 4 direttiva n. 1152/2019 sono: (a) determinazione effettiva del livello della retribuzione o fissazione dei limiti massimi per tale livello; (b) obbligo, per la persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, di rispettare regole vin- colanti specifiche per quanto riguarda l’aspetto esteriore, il comportamento nei confronti del destinatario del servizio o l’esecuzione del lavoro; (c) supervisione dell’esecuzione del lavoro o verifica della qualità dei risultati del lavoro, anche con mezzi elettronici; (d) effettiva limitazione, anche mediante sanzioni, della libertà di organizzare il proprio lavoro, in particolare della facoltà di scegliere l’orario di lavoro o i periodi di assenza, di accettare o rifiutare incarichi o di ricorrere a subappaltatori o sostituti; (e) effettiva limitazione della possibilità di costruire una propria clientela o di svolgere lavori per terzi.
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