Dossier rapporto lavoro dirigenziale

servizio o l’esecuzione del lavoro; (c) supervisione dell’esecuzione del la- voro o verifica della qualità dei risultati del lavoro, anche con mezzi elet- tronici; (d) effettiva limitazione, anche mediante sanzioni, della libertà di organizzare il proprio lavoro, in particolare della facoltà di scegliere l’o- rario di lavoro o i periodi di assenza, di accettare o rifiutare incarichi o di ricorrere a subappaltatori o sostituti; (e) effettiva limitazione della possi- bilità di costruire una propria clientela o di svolgere lavori per terzi.

Il principio del primato dei fatti per la determinazione dell’esistenza di un rapporto di la- voro si esplica quindi con l’analisi dell’esecuzione della prestazione, compresa la retribu- zione secondo quanto sancito dalla raccomandazione OIL n. 198/2006. Per tracciare una sintesi che possa riportare a simmetricità l’intricato panorama giuri- sprudenziale che si è delineato, l’unica via percorribile dall’interprete rimane quella delle particolarità in fatto, piuttosto che quella dei principi in diritto. Infatti, la ragione materialmente sottesa ad un andamento così ondivago della disciplina della subordinazione è proprio da rinvenirsi nella circostanza per cui la giurisprudenza di merito – prima ancora che quella di legittimità – è chiamata in tema di subordinazione a valutare l’atteggiarsi in punto di fatto della prestazione lavorativa e, solo in ultima istanza calare tale realtà nella categoria giuridica dell’art. 2094 c.c. Ne discende che soprattutto con riguardo alla prestazione di lavoro dirigenziale, non v’è alcuna prestazione di lavoro identica all’altra, stante l’alta discrezionalità delle mansioni da questi svolte. Com’è naturale che sia, venendo il dato formale ed anche quello dispositi- vo dopo quello materiale non vi sarà mai un principio di diritto definitivo e netto in materia di qualificazione della prestazione di lavoro dirigenziale essendovi a tal fine bisogno para- dossalmente necessità di una sentenza per ogni dirigente. 1.1. IL DIRETTORE GENERALE Figura da cui emergono chiaramente tutte le problematiche sopra esposte di inquadra- mento e conseguenti tutele da accordare è quella del direttore generale. Nonostante il Codice civile non fornisca una definizione di direttore generale, lo stesso può essere inquadrato come una figura apicale dotata di compiti di coordinamento ed ottimiz- zazione delle attività operative nel contesto societario di riferimento.

Centrale nella disciplina del direttore generale è l’art. 2396 c.c. «Le disposi- zioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall’assemblea o per disposizione dello statuto, in

22

Made with FlippingBook Online newsletter maker