Dossier rapporto lavoro dirigenziale

in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società». Tale norma menziona, ma non definisce la figura inerendo esclusivamente al suo regime di nomina e di responsabilità.

Benchè il Legislatore contempli la figura del direttore generale in numerose altre norme del Codice Civile - quali l’art. 2434 c.c. inerente all’esenzione da responsabilità maturate nella gestione sociale, anche in caso di approvazione del relativo bilancio, gli artt. 2621 e 2622 c.c. riguardanti le responsabilità conseguenti alla commissione dei delitti di false comunicazioni sociali, anche in società quotate, gli artt. 2634, 2635, 2638 c.c. ossia le re- sponsabilità derivanti dalla commissione dei reati di infedeltà patrimoniale, di corruzione tra privati, di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, ed altre - si può affermare che il codice civile incentri sul direttore generale specificamente il solo art. 2396 c.c.; in questa particolare disposizione, la figura in esame risulta considerata nei termini esclusivi di membro di una sola organizzazione societaria, ossia la società per azioni, in quanto destina al direttore generale un solo precetto, con il fine di estendere le regole sulla responsabilità degli amministratori della s.p.a., quindi senza alcuna vocazione generale e conseguentemente come organo necessariamente eventuale. All’interno delle S.p.A., dunque, al direttore generale viene estesa la stessa disciplina di re- sponsabilità prevista per gli amministratori qualora la nomina sia stata prevista nell’atto costitutivo o sia stata deliberata dall’assemblea, tale regime di responsabilità risulta dun- que di dubbia applicazione, mancandone una esplicita menzione, nel caso di previsione statutaria di nomina consigliare, modalità non definita legislativamente ma molto diffusa nella prassi. Il regime di responsabilità è duplice, dovendo differenziare tra la responsabilità derivante dal contratto di lavoro e la responsabilità societaria. È altresì necessario segnalare che la presenza di tale figura non si possa limitare alle sole società per azioni, essendo in realtà prevista, di fatto, in ogni singolo tipo di organizzazione societaria. Il tema della declinazione di tale figura nelle singole forme societarie, tuttavia, meriterebbe un approfondimento a parte, ci si limita qui a descrivere la figura del direttore generale nelle sue linee di massima. Dovendo qui procedere alla ricerca dei caratteri minimi e generali della figura del direttore generale, non vi può essere dubbio circa l’appartenenza di questo alla categoria professio- nale dei dirigenti 24 : tanto emerge dall’uso da parte del legislatore dell’aggettivo “gene-

24 Elisa Zamò, Il direttore generale: fattispecie e disciplina, Tesi di Laurea.

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