Dossier rapporto lavoro dirigenziale

rale”, per evidenziare il fatto che i compiti affidati al direttore si espandono a tutti i rami ed uffici della società, con il solo limite, delle funzioni che spettano in via esclusiva agli amministratori 25 . Il direttore generale è dunque quella figura a cui competono ampi poteri in merito alla gestione della società, ricoprendo funzioni di tipo esecutivo, ma non l’ammi- nistrazione della stessa – cioè, la definizione degli obiettivi e delle politiche societarie, cioè un ruolo di tipo decisorio, compete esclusivamente agli amministratori, gerarchicamente preordinati a qualunque altra figura, direttore generale compreso.

Dal direttore generale bisogna distinguere un’altra tipologia di dirigenti, ossia i “direttori di settore”, dirigenti – e come tali è loro garantito un elevato grado di autonomia – che dipendono gerarchicamente dal diretto- re generale, e lo coadiuvano, avendo la responsabilità di un unico settore, dagli stessi supervisionato.

1.1.1. Nomina e doveri del direttore generale Per quanto riguarda il processo di nomina del direttore generale, essendo questo investito da uno speciale regime di responsabilità ai sensi dell’art. 2396 c.c., deve necessariamente essere nominato dall’assemblea o per disposizione dello statuto – e in questo caso il diret- tore generale è organo concretamente necessario dell’impresa.

La disposizione statutaria dovrebbe essere univoca, non tanto nel nomen , quanto piuttosto nell’individuazione della funzione, ovvero delle mansio- ni coerenti alla carica, ed inoltre deve essere espressa. Peraltro, non risulta affrontato il tema se siano sufficienti, o meno, le previsioni statutarie che assegnano poteri di nomina secondo casistiche amplissime, quanto gene- riche, se non proprio vaghe, come la clausola per cui, la società, ovvero il Consiglio di amministrazione può procedere a nominare institutori, pro- curatori, agenti, direttori generali e di sede 26 ; tale modello si ritrova, ad esempio, in taluni statuti di banca. In altri statuti bancari all’opposto, la figura del direttore riscontra ricchezza di contorni e forte dettaglio disci- plinare.

È ugualmente possibile che lo statuto assegni al Consiglio di amministrazione il potere di nominare il direttore generale.

25 Rel. Guardasigilli, 1062, ove si ricollega esplicitamente l’aggettivo “generale” che accompagna il sostantivo “direttore”, alla direzione di tutti i rami, reparti e stabilimenti di cui si compone l’impresa; 26 A. A. DOLMETTA e A. SCIARRONE ALIBRANDI, Sub. Art. 2396 Le fonti costitutive, Le società per azioni Codice civile e norme complemetari, cit., 1477.

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