Dossier rapporto lavoro dirigenziale

condivisibile neanche questa impostazione, in quanto il regime di responsabilità previsto per gli amministratori va traslato “in blocco” sulla figura del direttore generale, così com- prendendo quindi tutte le norme a ciò inerenti. Da ultimo, merita menzione un ultimo filone dottrinale che identifica con la nomina ri- tuale una mera condizione di regolarità procedurale della nomina del Direttore Generale: ferma l’eventualità di ratifica da parte dell’assemblea, dovrebbe trattarsi, per sé, di attività contra legem . “Nel caso in cui, però, la ratifica da parte dell’assemblea non venga ad esiste- re, il direttore generale nominato esclusivamente dal Consiglio di amministrazione verrà considerato figlio di una nomina irrituale, e dunque non sarà certa e automatica di diritto l’estensione allo stesso del particolare regime di responsabilità dettato per gli amministra- tori. Certamente conterà, però, l’esercizio effettivo di tali mansioni, scenario separato e distinto da una semplice nomina irrituale, che il soggetto nominato irritualmente verrà nel caso a svolgere: e tanto sul diretto piano della figura del direttore generale di fatto” – così ormai conforme dottrina, tra cui Abbadessa, Dolmetta e Campobasso, concludono sulla fi- gura del DG.

Il tema relativo alla nomina del direttore generale in maniera alternativa rispetto a quelle disciplinate dall’art. 2396 c.c., pare oggi ricevere un deci- sivo impulso verso l’ammissibilità, per effetto della mutata formulazione dell’art. 2086 c.c., a seguito dell’entrata in vigore d.lgs. 12 Gennaio 2019, n. 14, ossia il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”.

I poteri e doveri di un direttore generale vengono stabiliti dal diritto societario come connessi alla posizione apicale che lo stesso ricopre, mentre il singolo rapporto contrattuale con cui viene nominata questa figura, definisce le mansioni esclusivamente in via integrativa. Nell’esecuzione dei propri compiti, il direttore generale deve garantire la diligenza richiesta per il livello più alto dei dipendenti ex. art. 1176 2 co. c.c.: «Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata». Tra i doveri di carattere accessorio vanno specialmente ricordati quello di riservatezza, il di divieto di uso personale delle notizie apprese nell’ambito dello svolgimento delle proprie mansioni, al quale si aggiunge il divieto di non concorrenza; tutti tali doveri non vanno espressamente ribaditi o sanciti personalmente all’atto di nomina del DG in quanto, sebbene espressamente previsti esclusivamente con riguardo agli amministratori, tramite il rimando all’art. 2396 c.c. - che prevede l’estensione dello speciale regime di

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