Dossier rapporto lavoro dirigenziale

In particolare, la sentenza di Cassazione n. 28819/2008 26 ha ritenuto la posizione apicale del direttore generale come «cosa sganciata dal contenuto intrinseco delle mansioni» , per desumerla invece “dal dato formale della nomina da parte dell’assemblea o anche da parte del Consiglio di amministrazione in base ad apposita previsione statutaria” . Tale indirizzo giurisprudenziale non risulta però convincente, poiché all’idea della tipologia di mansioni, che vengono affidate a un dato soggetto, vorrebbe sostituire il dato dell’adozione, nell’affidamento di una qualsiasi mansione, del nomen del direttore generale. In altri termini il direttore generale è il gradino più basso del vertice della struttura azien- dale, al contempo rivestendo una posizione comunque sovraordinata rispetto agli al- tri dipendenti, oltre che risultando nei fatti inserito, rispetto alle operazioni considerate, nell’organizzazione dell’impresa. È dotato del potere direttivo e del potere di controllo ; si pone insomma, come una vera cinghia di trasmissione, essendogli accordato un ruolo di coordinamento interno; è infatti sufficiente che la sua capacità di rappresentanza all’e- sterno sia parametrata alla dimensione del potere direttivo in concreto esercitato, il quale ultimo, quindi, ne circoscriverà anche il perimetro di efficacia 30 . Doveri propri del lavoro subordinato, dovere di buona fede, diligenza ex art. 1176 c.c. non- ché responsabilità ex art. 2396 c.c. prevista per gli amministratori. Il tema è in realtà molto complesso e meriterebbe certamente un approfondimento a parte, specialmente con riguardo al perimetro soggettivo dell’art. 2396 c.c., dunque il tema delle responsabilità che possono essere ascritte al direttore generale in caso di inadempienza ai propri doveri, nonché circa il profilo oggettivo della responsabilità, in relazione ai compiti affidati al direttore generale, lo stesso è soggetto a responsabilità civile, penale ed ammi- nistrativa per gli atti da lui compiuti, ed è altresì responsabile in solido con gli amministra- tori 31 . Sempre con riguardo all’esecuzione e allo svolgimento della prestazione di lavoro del direttore generale, nulla esclude che all’interno della medesima società, tale ruolo sia rivestito contemporaneamente da più soggetti. L’art. 2396 contempla infatti tale figura al plurale; sembra però, che, al fine di preservare la funzione unitaria che tale ruolo presup- pone, i plurimi direttori generali si devono costituire in organo collegiale 32 . Come accennato in precedenza, il direttore generale è – di norma - un dipendente dell’im- 30 P. ABBADESSA, Il direttore generale, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G. B. Colombo e G.B. Portale, IV, UTET, Torino, 1991; P. MONTALENTI, La traslazione dei poteri di gestione nei gruppi di società: i “management contract”, in Contr. Impr., 1987. 31 il direttore generale è tenuto a rispettare una serie di obblighi comuni agli amministratori afferenti al ruolo apicale ricoperto, tra essi si annoverano se ne annoverano alcuni di creazione dottrinale ed altri di origine normativa, tutti da svolgere con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e delle specifiche competenze. 32 Cass., 8 novembre 1984, n. 5640, in Giust. Civ. Mass., 1984, 11.

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