Dossier rapporto lavoro dirigenziale

presa, legato alla stessa da un contratto di lavoro; oggi si ammette tuttavia la possibilità di direttori generali che non siano lavoratori subordinati, bensì lavoratori autonomi: l’incari- co in discorso ben potrebbe inquadrarsi nello schema del mandato o del contratto d’oper 33 o addirittura viene contemplata la possibilità che il ruolo di direttore generale all’interno di un’azienda venga rivestito da una persona giuridica 34 . 1.1.2. Il direttore generale e l’amministratore Vista la posizione dello stesso all’interno della società, e visto il ruolo di necessario anello di congiunzione tra gli amministratori e le figure gerarchicamente a loro sottoposte, un tema spesso affrontato è il coordinamento tra le due figure quali queste siano poste in capo al medesimo soggetto. A rigor di logica, essendo uno gerarchicamente sottoposto all’altro, nonché figure speculari e necessarie l’una all’altra, affinché in capo allo stesso soggetto possa considerarsi autoriz- zata a convivere la carica di amministratore e l’incarico di direttore generale, è necessario accertare che da un lato, siano effettivamente svolte attività estranee all’esercizio di funzioni strategiche attinenti al rapporto d’immedesimazione organica quale quello amministrativo; dall’altro, che si appuri che siano realmente rinvenibili gli elementi costitutivi di un rapporto di dipendenza gerarchica ad altro e diverso soggetto. È dunque escluso il cumulo dell’ufficio di amministratore con la veste di direttore generale nel caso in cui si tratti del presidente dell’organo collegiale, o dell’amministratore delegato. È altresì escluso nel caso dell’ammi- nistratore unico, nonché del socio che detenga una quota di capitale sociale in misura capace d’assicuragli, da sola, un’egemonia sulla società (c.d. socio “sovrano” o “tiranno”) 35 , pena l’irrimediabile cancellazione di quella necessaria differenza di centri decisionali che deve sempre sovrintendere al rapporto imprenditore/collaboratore, la quale impone che il secon- do sia soggetto al potere direttivo, di controllo e disciplinare del primo. Si tratta ancora una volta di una figura ibrida, non soggetta alle cause di ineleggibilità pro- prie degli amministratori esplicate all’art. 2382 c.c.

33 P. ABBADESSA, Il direttore generale, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G. B. Colombo e G.B. Portale, IV, UTET, Torino, 1991; 34 A. DOLMETTA e A. SCIARRONE ALIBRANDI, Le società per azioni, Codice civile e norme complementari, cit., 1481. 35 In giurisprudenza, Cass., 19 maggio 2008, n. 12630, cit.; Cass., 17 novembre 2004. n. 21759, cit.; Cass., 18 agosto 2003, n. 12085, in Gust. civ. Mass., 2003, 7-8; Cass., 21 maggio 2002, n. 7465, cit.; Cass., 19 aprile 1999, n. 3886, cit.; Cass., 7 marzo 1996, n. 1793, in Riv. crit. dir. lav., 1997, 353; Cass., 7 febbraio 1994, n. 1219, cit.; Cass. 21 gennaio 1993, n. 706, in Guida lav., 1993, 99; Cass., 19 maggio 1987, n. 4586, in Giust. Civ. Mass., 1987, 5; Cass., 28 ottobre 1983, n. 6413, in Not. giur. lav, 1984, 46.

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