Dossier rapporto lavoro dirigenziale

«Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo uf- ficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapaci- tà ad esercitare uffici direttivi» ; può essere, infatti, nominato direttore ge- nerale anche il fallito e l’interdetto dai pubblici uffici, ma non l’interdet- to dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese in base a quanto espresso dal legislatore all’art. 32 bis c.p. I comma: «L’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappre- sentanza della persona giuridica o dell’imprenditore».

Questa figura, eterogenea, complessa, scarsamente disciplinata, è in realtà causa e oggetto di moltissimi studi e dubbi interpretativi, proprio a causa del largo ricorso che si fa quest’ul- tima nella pratica delle organizzazioni aziendali e ai pochi riferimenti normativi di cui ci si può avvalere. Sorge in questo contesto un’ulteriore problematica con riguardo alla figura del direttore generale di fatto , problematica recente specie se considerata come questione non assorbita in toto da quella, decisamente più tradizionale, dell’amministratore di fatto: ci si chiede infatti se la regola estensiva di responsabilità, di cui all’art. 2396 c.c., si applichi pure nei confronti di chi abbia nei fatti svolto nell’assenza di una nomina rituale, le funzio- ni di direttore generale. Pur incline a qualificare come amministratore chi, nei fatti, svolge una funzione di alta dirigenza, la giurisprudenza ha mostrato più perplessità rispetto alla possibilità di ragionare negli specifici termini del direttore generale di fatto. Una simile ricostruzione è sembrata in un certo senso superflua, potendo - chi svolge in concreto la funzione di direttore generale - in carenza di una nomina rituale, essere ri- tenuto responsabile come un amministratore di fatto, oltre che alla stregua della disci- plina generale codicistica in punto di responsabilità, ed eventualmente di quella prevista nell’ambito del rapporto di lavoro 36 . Nonostante, anche qui, possa sembrare consequenziale che la revoca competa al medesimo organo che ne abbia effettuato la nomina - l’assemblea - ovvero all’organo amministra- tivo, a seconda di chi vi abbia atteso 37 , nondimeno, appare altrettanto lineare che la revoca del direttore generale spetti sempre all’organo amministrativo, cioè anche nel caso in cui 36 Cass. n. 28819/2008; Trib. Salerno, 10 dicembre 2009; in effetti, tale pronuncia del Supremo Collegio, sembra assegnare rilievo esclusivo, per la possibilità di riscontrare un direttore generale, al “dato formale” della nomina. 37 A. LUCIANO, Il direttore generale di s.p.a. tra diritto societario comune e diritto societario delle banche, 1506, nt. 59, e 1515, nt. 91, ritiene ammissibile che la nomina del direttore generale possa essere riservata in via esclusiva dallo statuto anche soltanto ad un amministratore delegato, al quale solo, conseguentemente, competerebbe, altresì, la revoca.

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