02. DIRITTI E DOVERI DEL LAVORATORE DIRIGENTE
I dirigenti rappresentano la categoria superiore tra quelle dei lavoratori subordinati -in- quadrati dall’art. 2095 c.c. - con caratteristiche particolari per l’elevato grado di responsa- bilità loro attribuito e per l’importante posizione aziendale ricoperta. Alla luce di quanto definito dalla contrattazione collettiva di riferimento (art. 1 Industria; art. 1 Terziario), sono dirigenti i lavoratori subordinati che in azienda ricoprono un ruolo caratterizzato da un cospicuo grado di responsabilità, autonomia e di potere decisionale; che possono imprimere direttive a tutta l’impresa (o ad una sua parte autonoma) e la cui attività è diretta a promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’im- presa. Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo, i seguenti lavoratori: • Direttori;
• Condirettori; • Vicedirettori; • Capi di importanti servizi e uffici; • Institori e procuratori con stabile mandato.
La giurisprudenza prevalente riconosce quale dirigente il lavoratore subordinato dotato di un elevato grado di responsabilità verso l’imprenditore, cui presta una collaborazione di carattere prevalentemente intellettuale , allo scopo di coordinare l’attività aziendale - con un ampio potere discrezionale - nella sua totalità o in alcuni suoi grandi rami autonomi. Le peculiarità di tale profilo professionale possono spiegarsi in: • specializzazione o consolidata esperienza che incidono in modo rilevante ed immediato sugli obiettivi generali o di un settore autonomo dell’impresa; • autonomia e discrezionalità delle decisioni; • mancanza di una vera e propria dipendenza gerarchica da un superiore;
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