Dossier rapporto lavoro dirigenziale

• capacità di imprimere un indirizzo e un orientamento alla vita di tutta l’azienda o di uno dei rami autonomi di cui essa è articolata; • conduzione dell’impresa con poteri di diposizione di controllo pari a quelli dell’im- prenditore; Diritti L’appartenenza o meno alla dirigenza ha un rilievo particolare per il trattamento del la- voratore. Il dirigente è sottratto all’ambito di applicazione di una serie di norme poste a garanzia del lavoratore: tra queste le norme in materia di orario di lavoro, quelle in mate- ria di contratti a tempo determinato e, soprattutto, quelle sul licenziamento individuale e collettivo. Innanzitutto, il rapporto di lavoro dirigenziale può essere costituito attraverso: • la promozione a dirigente di un lavoratore già alle dipendenze dell’azienda (c.d. nomina a dirigente), oppure; • una nuova assunzione (a tempo indeterminato o a termine) direttamente nella catego- ria dirigenziale. I contratti collettivi esaminati richiedono l’obbligo della forma scritta per l’assunzione e per la nomina. Nel CCNL Industria è espressamente prevista l’indicazione nel contratto di lavoro delle funzioni attribuite, del trattamento economico e delle eventuali condizioni di miglior favore rispetto alle clausole previste dal contratto collettivo. Il CCNL Terziario (art. 2) dispone che l’atto di assunzione o di nomina debba indicare, oltre alla data di inizio, la sede di residenza sindacale, il trattamento economico, l’eventualità di un trasferimento e altri elementi utili a precisare funzioni, poteri e responsabilità del dirigente inerenti al mandato conferito. Nel contratto di lavoro dirigenziale possono inoltre essere inserite, da prevedere sempre per iscritto, alcune clausole particolari (patto di prova, termine al con- tratto, clausola di durata minima garantita, part-time, patto di non concorrenza). Le uniche disposizioni di legge in materia di lavoro (art. 17 c.5 lett. a) d.lgs. n. 66/2003) che si applicano ai dirigenti sono quelle relative a: • riposo settimanale; • ferie; • limitazioni al lavoro notturno. Per il resto, per i dirigenti non è previsto alcun limite orario, in quanto la loro retribuzione è stabilita in rapporto alla qualità e non alla quantità del lavoro svolto; il lavoro dirigenzia- le non è suscettibile di stima e remunerazione commisurata ad ore (Corte cost. 7 maggio

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