1975 n. 101). Conseguentemente, non si applica la disciplina sullo straordinario: spetta un compenso per lavoro straordinario solo se la prestazione lavorativa si protrae oltre il limite globale di ragionevolezza, attentando valori quali la salute e l’integrità psicofisica, a cau- sa della maggiore gravosità e della natura usurante dell’attività lavorativa (Cass. 12 aprile 2017 n. 9380). Il superamento di tale limite deve essere dedotto e provato dal dirigente (Cass. 26 aprile 2017 n. 10318; Cass. 14 febbraio 2011 n. 3607). Doveri Il legislatore con il d.lgs. n. 242/1996 aveva definito una distinzione tra gli obblighi riser- vati al datore di lavoro e quelli che quest’ultimo condivideva con i dirigenti, individuando quindi una differenza sostanziale tra le due figure. A seguito dell’evoluzione della cultura aziendale e, dunque, del cambiamento che ha inve- stito tale ruolo, con il d.lgs. n. 81/2008 questa distinzione è stata superata: il legislatore ha inteso rendere responsabili di una serie di questioni, prima di tutto legate alla sicurezza sul lavoro, anche i dirigenti, seppur privi di apposita delega. Essendo il dirigente già un delegato del datore di lavoro, alla luce di quanto affermato in precedenza, deve occuparsi anche di questi temi, avendo al tempo stesso le necessa- rie competenze e responsabilità che gli consentono di esercitare tale tipo di priorità. A tal proposito, la sentenza n. 1238 della Corte di Cassazione Sez. IV, ha indicato che il controllo che il dirigente deve esercitare, consiste nelle misure relative a informazione, formazione, presidi di sicurezza e comunque ogni altra misura idonea, per comune regola di prudenza e diligenza, a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. A tutto ciò va aggiunto l’obbligo, per le figure apicali dell’impresa, di monitorare, attraver- so una continua attività di vigilanza e controllo, i comportamenti dei lavoratori che pos- sano rendere inefficaci le necessarie cautele già intraprese, adottando i necessari provve- dimenti disciplinari, che possono anche arrivare al licenziamento. L’obbligo di “vigilanza assidua e continuativa” decade solo nel caso in cui si stiano espletando operazioni di sem- plicità estrema, affidate a dipendenti dotati di elevato grado di specializzazione e di lunga esperienza. Infine, non va dimenticato che il dirigente, quale lavoratore subordinato, debba osservare ulteriori obblighi, cosiddetti integrativi, che concorrono con la prestazione lavorativa, in modo che la stessa sia individuata, sia in riferimento al proprium , che al quomodo . Essi sono disciplinati dagli articoli 2104 e 2105 c.c. La seconda norma impone, in attuazione dei principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., un obbligo di fedel-
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