Dossier rapporto lavoro dirigenziale

tà, volto a tutelare l’interesse dell’imprenditore alla capacità di concorrenza e di competi- tività dell’impresa. Il dovere di fedeltà consiste nell’obbligo di un comportamento leale verso il datore di la- voro. Si tratta quindi di un obbligo accessorio rispetto a quello principale di rendere la pre- stazione lavorativa, per la quale il dipendente è stato assunto, e ascrivibile alla categoria degli obblighi di protezione. Nel dettaglio, da tale ratio legis derivano due obblighi di non fare: il divieto di concorrenza e l’obbligo di riservatezza. Il primo, comporta la necessaria astensione dal trattare affari, nel proprio interesse o nell’interesse di terzi in concorrenza con l’imprenditore. (tale obbligo permane fin tanto che il rapporto di lavoro è in essere). Il secondo, l’obbligo di riservatezza o segretezza, impone il divieto di divulgare o utilizzare, a vantaggio proprio o altrui, informazioni attinenti all’organizzazione nonché ai metodi di produzione dell’impresa, tale da recare alla stessa pregiudizio. In ragione dell’intensità del vincolo fiduciario che caratterizza il rappor- to dirigenziale, la Suprema Corte ha recentemente ritenuto che il dovere di fedeltà abbia una particolare pregnanza «…elevato livello ricoperto dal M. implicava una particolare pregnanza dell’obbligo di correttezza e buona fede dallo stesso esigibile; ciò anche in relazione ai possibili riflessi negativi per l’immagine della società in caso di diffusione all’esterno della vicenda nella quale era stato coinvolto oltre che per l’obiettivo pericolo di condotte emu- lative da parte di altri dipendenti» (Cassazione civile sez. lav., 06/04/2022 n.11172). In altra recente situazione è stata affermato dalla Cassazione che l’espres- sione di dissenso da parte del dirigente rappresenti un segno di “premura e un segno di affezione e di fedeltà alla azienda, al punto da assumersi consa- pevolmente il rischio di un aspro confronto e di un apprezzamento negati- vo sulle scelte dell’imprenditore” (Cassazione Civile n. 2246 del 26 gennaio 2022). Pertanto, appare del tutto legittima la facoltà del dirigente di avanzare pro- spettive e scelte distinte dalla volontà dell’imprenditore, laddove tali scelte siano espressione dell’intento di implementare la produttività e la redditi- vità dell’azienda.

1. IL CONCETTO DI SUBORDINAZIONE ATTENUATA Uno degli elementi tipici del rapporto di lavoro dirigenziale consiste nella mancanza di una vera e propria dipendenza gerarchia da un superiore, nonostante il rapporto venga col-

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