locato nella branca della subordinazione. Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9196/2014, ha stabilito che la subordinazione del dirigente si manifesta con semplici direttive di massima. Non è necessario, cioè, che il potere direttivo del datore di lavoro si esplichi mediante ordini continui, dettagliati e strettamente vincolanti, né che risulti perpetua, stringente e appariscente la vigilanza sull’attività svolta dal lavoratore, ma l’assoggettamento può realizzarsi anche rispetto ad una direttiva dettata dall’impren- ditore in via programmatica o soltanto impressa nella struttura aziendale. È noto che - nella fattispecie tipica del lavoro subordinato - l’elemento prevalente consi- ste nell’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore, che si sostanzia in un obbligo continuativo di obbedienza da parte del lavoratore ed in un contestuale potere di interferenza del datore sulle modalità di svolgimento della prestazione. Ebbene, nel caso del rapporto dirigenziale esso si manifesta in forma attenuata. In tale ultimo caso, infatti, è la natura dell’attività lavorativa prestata a mitigare il potere di ingerenza e controllo del datore di lavoro. La giurisprudenza, in proposito, non ha escluso che possa configurarsi un rapporto di lavoro subordinato anche nel caso in cui ci sia una certa autonomia, iniziativa, discrezionalità del lavoratore con riguardo allo svolgimento della prestazione (Cass. Civ. 1885/76; 1064/75); in tale ipotesi, il potere di sovraordinazione gerarchica del datore di lavoro si esplica in indi- cazioni generali a carattere programmatico (Cass. Civ. 1094/93; 5301/86; 648/86; 5022/85) e assume importanza decisiva «…la continua dedizione funzionale dell’energia lavorativa al risultato produttivo perseguito dall’imprenditore, di per sé in grado di dimostrare l’esistenza di un potere discrezionale e gerarchico» (Cass. Civ. 5024/85; 57/84). La giurisprudenza ha, inoltre, precisato che «…la presenza di una certa autonomia nello svol- gimento della prestazione dipende dalla natura oggettiva dell’attività prestata e dalle modalità imposte dalla sua utilizzazione» (ex multis, Cass. Civ. 1159/90; 41/89; 5748/84; 5822/82), configurandosi «…un’attenuazione del potere direttivo nel caso di prestazioni ad alto conte- nuto professionale ed intellettuale e, corrispondentemente, una sua accentuazione nel caso di prestazioni meramente esecutive» (Cass civ. 3245/87; 1463/87; 4855/86; 3841/86; 2477/86). In estrema sintesi, secondo la giurisprudenza in esame, si tratta di una “ subordinazione attenuata ” proprio in presenza di mansioni non meramente esecutive bensì direttivo – gestorie .
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