Dossier rapporto lavoro dirigenziale

per il caso del superamento di un dato orario lavorativo “limite”, così come che tra le parti in discussione si convenga clausola di c.d. forfettizzazione degli “straordinari” prestati. Allorché, inoltre, la contrattazione collettiva di categoria applicata al rapporto di lavoro di- rigenziale del quale si tratti, od il contratto individuale tra le parti interessatene stipulato, impongano al dirigente l’obbligo del rispetto di un orario di lavoro minimo vincolante (con susseguente suo atteggiamento a sistematico obbligo di sottoscrizione di foglio presenze, o di timbratura di apposito badge) al lavoratore in questione, per il caso di superamento di detto orario “limite”, senz’altro compete il trattamento retributivo previsto (a favore delle altre categorie di lavoratori) per la resa di lavoro straordinario. Complemento economico supplementare spetta, ancora, al dirigente, pure in assenza di clausole in tal senso pattuite, qualora l’interessato sia chiamato, onde assolvere alle corre- lative responsabilità e funzioni istituzionali, allo svolgimento di attività lavorativa ogget- tivamente esorbitante i limiti in materia posti dall’ordinamento, in tema di orario di lavoro (limiti che comunemente si fissano al superamento delle 48 ore settimanali). Nei confronti dei dirigenti che sono esclusi dalla disciplina legale delle limi- tazioni dell’orario di lavoro, un diritto a compenso per lavoro straordinario può sorgere o nel caso in cui la normativa collettiva (o la prassi aziendale o il contratto individuale) delimiti anche per essi un orario normale di lavoro, che risulti nel caso concreto superato, ovvero, allorquando non sussista tale delimitazione, nel caso in cui la durata della prestazione lavorativa ecce- da i limiti della ragionevolezza in rapporto alla tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute, dovendosi ritenere che, perché sia confi- gurabile il carattere gravoso e usurante della prestazione non è necessario che essa debba portare alla rovina fisico-psichica del lavoratore (Cass. n. 13882/2004). La “disciplina” come sopra compendiata, per quanto concernente l’obbligo di remune- razione delle prestazioni lavorative usuranti rese dal dirigente all’impresa sua datrice di lavoro, è stata, però, in talune evenienze giudizialmente disapplicata, allorché tra le parti interessate vigesse clausola per la quale, nella previsione dello svolgimento di attività la- vorativa in supero, rispetto all’orario “limite”, posto dall’ordinamento, al lavoratore in questione spettasse apposito compenso, forfettariamente prestabilito: I dirigenti che fruiscano di una indennità di funzioni direttive per le pre- stazioni eventualmente rese oltre le 40 ore, in quanto svincolati da limiti di orario di lavoro, non hanno diritto a percepire lo straordinario e le re- lative maggiorazioni; le addizionali contributive riferite allo straordinario non sono pertanto applicabili. A tali fini è irrilevante la registrazione delle presenze con bollatura della cartolina orario (Trib. Torino 2002 n. 448).

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